Incarto n. 15.2003.27-26
Lugano 17 aprile 2003/LG/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composto dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Giani
segretario:
Jacques, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 24 gennaio 2003 di
__________,
nell’ambito della procedura fallimentare
__________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto
che la liquidazione del fallimento/__________ è aperta dal 1993;
che questa Camera nel 2000 ha sollevato dalle sue funzioni l’amministrazione speciale del fallimento, incaricando l’Ufficio di terminare la procedura;
che dal 2000 fino alla fine del 2002 l’Ufficio ha lasciato che l’amministratore speciale continuasse ad amministrare le proprietà immobiliari del fallimento;
che solo dalla fine del 2002 l’Ufficio ha imposto all’ex-amministrazione speciale la doppia firma sui conti di amministrazione immobiliare e l’obbligo di presentare conteggi regolari, anche se essi non sono ancora stati debitamente controllati;
che ex art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale;
che non è ammissibile che l’amministratore speciale di un fallimento, esautorato dall’Autorità di vigilanza, resti di fatto ancora amministratore degli unici beni del fallimento;
che di conseguenza l’Ufficio provvederà ad immediatamente revocare il mandato di amministrazione immobiliare tacitamente affidato al precedente amministratore speciale e a conferire il mandato di amministrazione a persona di provata fiducia;
che l’Ufficio dovrà al più presto procedere alla realizzazione dei beni immobiliari al fine di giungere in tempi brevi alla conclusione di questa annosa procedura;
per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF;
decreta: 1. L’istanza 24 gennaio 2003 dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello, tendente alla protrazione del termine ex art. 270 cpv. 1 LEF per la liquidazione fallimentare __________ è accolta.
1.1. Il termine di cui all’art. 270 cvp. 1 LEF è prorogato di 12 (dodici) mese/i per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.
2. Intimazione a: -;
-.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario