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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.04.2003 15.2003.27

April 17, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·335 words·~2 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 15.2003.27-26  

Lugano 17 aprile 2003/LG/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composto dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Giani

segretario:

Jacques, vicecancelliere

statuendo sull’istanza 24 gennaio 2003 di

__________,  

nell’ambito della procedura fallimentare  

__________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto

che la liquidazione del fallimento/__________ è aperta dal 1993;

che questa Camera nel 2000 ha sollevato dalle sue funzioni l’amministrazione speciale del fallimento, incaricando l’Ufficio di terminare la procedura;

che dal 2000 fino alla fine del 2002 l’Ufficio ha lasciato che l’amministratore speciale continuasse ad amministrare le proprietà immobiliari del fallimento;

che solo dalla fine del 2002 l’Ufficio ha imposto all’ex-amministrazione speciale la doppia firma sui conti di amministrazione immobiliare e l’obbligo di presentare conteggi regolari, anche se essi non sono ancora stati debitamente controllati;

che ex art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, e che in caso di bisogno tale termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale;

che non è ammissibile che l’amministratore speciale di un fallimento, esautorato dall’Autorità di vigilanza, resti di fatto ancora amministratore degli unici beni del fallimento;

che di conseguenza l’Ufficio provvederà ad immediatamente revocare il mandato di amministrazione immobiliare tacitamente affidato al precedente amministratore speciale e a conferire il mandato di amministrazione a persona di provata fiducia;

che l’Ufficio dovrà al più presto procedere alla realizzazione dei beni immobiliari al fine di giungere in tempi brevi alla conclusione di questa annosa procedura;

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF;

decreta:                    1.   L’istanza 24 gennaio 2003 dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello, tendente alla protrazione del termine ex art. 270 cpv. 1 LEF per la liquidazione fallimentare __________ è accolta.

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cvp. 1 LEF è prorogato di 12 (dodici) mese/i per l'evasione delle incombenze di cui ai considerandi.

                                   2.   Intimazione a:   -;

                                                                    -.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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