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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.09.2002 15.2002.00118

13 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·807 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2002.00118

Lugano 13 settembre 2002 CJ/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 settembre 2002 di

__________  

  contro  

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione 2 agosto 2002 emanata nell’ambito dell’esecuzione n. __________ diretta contro

__________,   

con cui è stato impartito ai creditori procedenti, in particolare

__________  

un termine di 20 giorni per promuovere azione di contestazione della rivendicazione della ricorrente su alcuni beni trovantisi sui mappali da realizzare;

viste le osservazioni 6 settembre 2002 dell’UEF di Bellinzona;

richiamata l’ordinanza 10 settembre 2002 che respinge la domanda di effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;

                                         che il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile già per il motivo che non risulta iscritta a registro di commercio alcuna società “__________ con sede a __________

                                         che risulta tuttavia dall’estratto dal registro di commercio di Zurigo allegato alle osservazioni dell’UEF di Bellinzona che vi è iscritta una società “__________ ”, con sede a Unterengstringen, che appare essere quella che ha formulato la rivendicazione 30 luglio 2002 (cfr. doc. B);

                                         che la legittimazione per ricorrere ex art. 17 LEF suppone che il ricorrente faccia valere un interesse giuridico o di fatto degno di protezione attuale, personale e concreto (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4 ad art. 7, p. 115 s.; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n.  168 ad art. 17);

                                         che in particolare il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata (cfr. Cometta, op. cit., loc. cit.);

                                         che nel caso di specie, secondo le sue stesse allegazioni (atto ricorsuale, p. 3 ad 6), il ricorrente “non ha altre intenzione se non quella di ottenere il rispetto della procedura”;

                                         che la ricorrente non dimostra d’altronde quale suo interesse attuale, personale e concreto sarebbe stato leso dal provvedimento impugnato;

                                         che la ricorrente non ha alcun interesse a che venga, come invece essa lo chiede, assegnato al creditore procedente (__________) il termine dell’art. 107 cpv. 2 LEF per contestare presso l’UEF di Bellinzona la rivendicazione formulata dalla ricorrente, perché la ditta __________ indubbiamente si opporrebbe a detta rivendicazione – poiché ha addirittura già promosso azione di contestazione della rivendicazione ai sensi dell’art. 108 LEF –, costringendo la ricorrente, dietro anticipo delle spese di giudizio, a promuovere azione di accertamento del proprio diritto, pena la realizzazione dei beni rivendicati  (cfr. art. 107 cpv. 5 LEF);

                                         che la ricorrente può invece allo stadio attuale della procedura impedire la realizzazione dei beni sui quali vanta un diritto di proprietà senza aver dovuto anticipare le spese di giudizio;

                                         che un eventuale interesse a prolungare la procedura esecutiva – uno dei due soci di __________ è infatti l’escusso, __________, che ha peraltro firmato la dichiarazione di rivendicazione di cui al doc. B –, del resto pendente da già quasi 8 anni, non può essere protetto dalla legge, perché manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC);

                                         che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile;

                                         che la ricorrente non chiede, nel merito, il differimento dell’incanto, di modo che si può prescindere dall’esaminare la regolarità della decisione 27 agosto 2002 dell’UEF di Bellinzona;

                                         che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

                                         che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 107 e 108 LEF; 2 CC; 61 e 62 OTLEF

pronuncia:                    

1.      Il ricorso 5 settembre 2002 __________ (recte: __________), è irricevibile.

                                          2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                          3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                          4.   Intimazione a:     - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

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