Incarto n. 15.2002.00118
Lugano 13 settembre 2002 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 settembre 2002 di
__________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione 2 agosto 2002 emanata nell’ambito dell’esecuzione n. __________ diretta contro
__________,
con cui è stato impartito ai creditori procedenti, in particolare
__________
un termine di 20 giorni per promuovere azione di contestazione della rivendicazione della ricorrente su alcuni beni trovantisi sui mappali da realizzare;
viste le osservazioni 6 settembre 2002 dell’UEF di Bellinzona;
richiamata l’ordinanza 10 settembre 2002 che respinge la domanda di effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;
che il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile già per il motivo che non risulta iscritta a registro di commercio alcuna società “__________ con sede a __________
che risulta tuttavia dall’estratto dal registro di commercio di Zurigo allegato alle osservazioni dell’UEF di Bellinzona che vi è iscritta una società “__________ ”, con sede a Unterengstringen, che appare essere quella che ha formulato la rivendicazione 30 luglio 2002 (cfr. doc. B);
che la legittimazione per ricorrere ex art. 17 LEF suppone che il ricorrente faccia valere un interesse giuridico o di fatto degno di protezione attuale, personale e concreto (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss ad art. 17; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4 ad art. 7, p. 115 s.; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17);
che in particolare il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata (cfr. Cometta, op. cit., loc. cit.);
che nel caso di specie, secondo le sue stesse allegazioni (atto ricorsuale, p. 3 ad 6), il ricorrente “non ha altre intenzione se non quella di ottenere il rispetto della procedura”;
che la ricorrente non dimostra d’altronde quale suo interesse attuale, personale e concreto sarebbe stato leso dal provvedimento impugnato;
che la ricorrente non ha alcun interesse a che venga, come invece essa lo chiede, assegnato al creditore procedente (__________) il termine dell’art. 107 cpv. 2 LEF per contestare presso l’UEF di Bellinzona la rivendicazione formulata dalla ricorrente, perché la ditta __________ indubbiamente si opporrebbe a detta rivendicazione – poiché ha addirittura già promosso azione di contestazione della rivendicazione ai sensi dell’art. 108 LEF –, costringendo la ricorrente, dietro anticipo delle spese di giudizio, a promuovere azione di accertamento del proprio diritto, pena la realizzazione dei beni rivendicati (cfr. art. 107 cpv. 5 LEF);
che la ricorrente può invece allo stadio attuale della procedura impedire la realizzazione dei beni sui quali vanta un diritto di proprietà senza aver dovuto anticipare le spese di giudizio;
che un eventuale interesse a prolungare la procedura esecutiva – uno dei due soci di __________ è infatti l’escusso, __________, che ha peraltro firmato la dichiarazione di rivendicazione di cui al doc. B –, del resto pendente da già quasi 8 anni, non può essere protetto dalla legge, perché manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC);
che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile;
che la ricorrente non chiede, nel merito, il differimento dell’incanto, di modo che si può prescindere dall’esaminare la regolarità della decisione 27 agosto 2002 dell’UEF di Bellinzona;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 107 e 108 LEF; 2 CC; 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso 5 settembre 2002 __________ (recte: __________), è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario