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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.01.2000 15.2000.3

17 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·614 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 15.2000.00003

Lugano 17 gennaio 2000 /FA/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 novembre 1999 di

                                         __________

                                         rappr. da __________

                                         contro

l’operato dell’UE di Lugano, in particolare contro il verbale di pignoramento/attestato di carenza beni 6 ottobre 1999 emesso dall'UEF di Vallemaggia a conclusione dell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

                                         __________

viste le osservazioni 4 gennaio 2000 dell'UEF di Vallemaggia;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                     A.   Sulla base di un attestato di carenza beni di data 20 maggio 1999 __________ ha postulato il proseguimento dell'esecuzione con scritto 8 giugno 1999. L'ufficio ha inviato alle parti il verbale di pignoramento/attestato di carenza beni 6 ottobre 1999, indicando che "i beni mobili segnalati per il pignoramento sono stati a suo tempo venduti dall'UEF di Locarno nell'ambito di procedure esecutive contro l'ex-marito. Non vi sono altri beni".

                                  B.   Con ricorso 15 novembre 1999 __________ si è aggravata contro l'attestato di carenza beni. Sostiene di non poter accettare il risultato del pignoramento, visto che non è stato pignorato alcun bene dell'escussa. La ricorrente chiede di giustificare le spese di trasferta e ritiene troppo elevato il supplemento per il figlio a carico. Chiede da ultimo di computare nel salario dell'escussa pure l'assegno familiare.

                                  D.   Con osservazioni 4 gennaio 2000 l'ufficio ha rilevato la tardività del gravame, indicando poi lo svolgimento dei fatti e le motivazioni giuridiche che lo hanno guidato.

Considerato

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 17 cpv. 2 LEF il termine di ricorso contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a partire dal giorno in cui il ricorrente ne ebbe notizia.

                                         In concreto risulta dagli atti dell'incarto esecutivo che l'ACB è stato spedito alle parti il 6 ottobre 1999 ed è stato ritirato dalla rappresentante della ricorrente il successivo 8 ottobre. Il ricorso è quindi ampiamente tardivo e, come tale, irricevibile. Non sono ravvisabili motivi di nullità che giustifichino un intervento d'ufficio di questa Camera.

                                   2.   A titolo abbondanziale si fa comunque rilevare che, dall'incarto e dalle osservazioni al ricorso dell'ufficio, si evince l'infondatezza delle argomentazioni ricorsuali. Nell'appartamento dell'escussa non vi erano beni pignorabili; il cursore vi si è recato per due volte (10 agosto e 28 settembre 1999), l'indennità di trasferta richiesta è quindi congrua. Il figlio dell'escussa, __________, è nato nel 1983 (cfr. sentenza di divorzio 6 maggio 1996), la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 1994 emanata da questa Camera (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 343 ss.) prevede una deduzione di fr. 500.-- per figli tra i 16 e i 20 anni. Da ultimo, il certificato di salario agli atti non prevede il versamento di un assegno familiare all'escussa. Si noti che, nel calcolo eseguito dall'ufficio, il salario è stato correttamente maggiorato degli alimenti percepiti dall'escussa per il figlio.

                                   3.   Il ricorso è quindi irricevibile, in quanto tardivo. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 e 93 LEF;

pronuncia               1.   Il ricorso 15 novembre 1999 __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:   __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

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