Incarto n. 15.2000.00003
Lugano 17 gennaio 2000 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 novembre 1999 di
__________
rappr. da __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano, in particolare contro il verbale di pignoramento/attestato di carenza beni 6 ottobre 1999 emesso dall'UEF di Vallemaggia a conclusione dell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
__________
viste le osservazioni 4 gennaio 2000 dell'UEF di Vallemaggia;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Sulla base di un attestato di carenza beni di data 20 maggio 1999 __________ ha postulato il proseguimento dell'esecuzione con scritto 8 giugno 1999. L'ufficio ha inviato alle parti il verbale di pignoramento/attestato di carenza beni 6 ottobre 1999, indicando che "i beni mobili segnalati per il pignoramento sono stati a suo tempo venduti dall'UEF di Locarno nell'ambito di procedure esecutive contro l'ex-marito. Non vi sono altri beni".
B. Con ricorso 15 novembre 1999 __________ si è aggravata contro l'attestato di carenza beni. Sostiene di non poter accettare il risultato del pignoramento, visto che non è stato pignorato alcun bene dell'escussa. La ricorrente chiede di giustificare le spese di trasferta e ritiene troppo elevato il supplemento per il figlio a carico. Chiede da ultimo di computare nel salario dell'escussa pure l'assegno familiare.
D. Con osservazioni 4 gennaio 2000 l'ufficio ha rilevato la tardività del gravame, indicando poi lo svolgimento dei fatti e le motivazioni giuridiche che lo hanno guidato.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LEF il termine di ricorso contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a partire dal giorno in cui il ricorrente ne ebbe notizia.
In concreto risulta dagli atti dell'incarto esecutivo che l'ACB è stato spedito alle parti il 6 ottobre 1999 ed è stato ritirato dalla rappresentante della ricorrente il successivo 8 ottobre. Il ricorso è quindi ampiamente tardivo e, come tale, irricevibile. Non sono ravvisabili motivi di nullità che giustifichino un intervento d'ufficio di questa Camera.
2. A titolo abbondanziale si fa comunque rilevare che, dall'incarto e dalle osservazioni al ricorso dell'ufficio, si evince l'infondatezza delle argomentazioni ricorsuali. Nell'appartamento dell'escussa non vi erano beni pignorabili; il cursore vi si è recato per due volte (10 agosto e 28 settembre 1999), l'indennità di trasferta richiesta è quindi congrua. Il figlio dell'escussa, __________, è nato nel 1983 (cfr. sentenza di divorzio 6 maggio 1996), la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 1994 emanata da questa Camera (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 343 ss.) prevede una deduzione di fr. 500.-- per figli tra i 16 e i 20 anni. Da ultimo, il certificato di salario agli atti non prevede il versamento di un assegno familiare all'escussa. Si noti che, nel calcolo eseguito dall'ufficio, il salario è stato correttamente maggiorato degli alimenti percepiti dall'escussa per il figlio.
3. Il ricorso è quindi irricevibile, in quanto tardivo. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 93 LEF;
pronuncia 1. Il ricorso 15 novembre 1999 __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria