Incarto n. 15.2000.00132
Lugano 31 ottobre 2000/FP/B /fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv. 2 LEF 25 settembre 2000
promosso d’ufficio nei confronti di
__________
per violazione della circolare n. 7/1996 del 23 gennaio 1996 sulla tempestiva pubblicità
degli avvisi d’incanto mobiliare
viste le osservazioni:
- 9 ottobre 2000 di __________ e __________
- 10 ottobre 2000 __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sul Foglio Ufficiale n. __________ di venerdì __________ veniva pubblicato l’avviso d’incanto relativo a vari beni mobili di proprietà di __________ ;
che l’incanto è stato fissato per martedì 26 settembre 2000;
che in data 23 gennaio 1996 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) ha emesso la circolare n. 7/1996 sulla tempestiva pubblicità degli avvisi d’incanto immobiliare;
che tale circolare prevede la pubblicazione del luogo, giorno e ora della vendita ai pubblici incanti in modo tale che tutti gli interessati abbiano almeno tre giorni pieni dal momento della ricezione della pubblicazione (FUC del martedì: asta non prima del lunedì successivo; FUC del venerdì: asta non prima di giovedì);
che la pubblicazione sul FUC è consigliabile, ritenuta la facoltà di estensione anche ad altre forme di comunicazione;
che nel caso in esame l’avviso d’incanto è stato pubblicato sul FUC di venerdì __________ e l’asta è stata indetta per martedì __________ alle ore 10.30;
che vi è quindi stata una palese violazione della circolare n. 7/1996 della CEF;
che con ordinanza presidenziale 25 settembre 2000 è stata annullata l’asta in oggetto con il corollario di una nuova pubblicazione nell’ossequio delle indicazioni temporali della circolare n. __________
che l’asta è stata ripubblicata sul FUC n. __________ di venerdì __________;
che l’incanto è stato fissato per venerdì 6 ottobre 2000;
che con osservazioni 9 ottobre 2000 la segretaria __________ ha affermato di aver comunicato alle parti interessate l’avviso d’incanto già il 7 settembre 2000;
che visto lo scarso valore di stima si è rinunciato inizialmente alla pubblicazione sul FUC, optando per l’affissione del bando d’incanto all’albo comunale di __________;
che in considerazione del notevole interesse suscitato dagli oggetti posti all’incanto, la segretaria ____________________ ha quindi proceduto alla pubblicazione sul FUC, dopo averne discusso con il supplente Ufficiale __________;
che con osservazioni 10 ottobre 2000 l’Ufficiale __________ ha comunicato trattarsi del primo caso e di aver sempre rispettato, in passato, la circolare n. 7/1996 della CEF;
che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;
che la misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR);
che nel caso concreto l’aver ordinato la pubblicazione dell’incanto in oggetto in tempi così ristretti è in chiaro contrasto con le disposizioni della CEF;
che dalle osservazioni dell’Ufficiale __________, nonché del supplente Ufficiale __________ e della segretaria __________, non risulta tuttavia l’esistenza di una prassi in tal senso, essendo la violazione in esame limitata alla procedura esecutiva a carico di __________;
che ciò deve essere comunque considerato una lieve mancanza, trattandosi della prima volta e avuto riguardo alla notevole mole di lavoro cui devono far fronte i funzionari UEF;
che all’Ufficiale __________ e al supplente Ufficiale __________ deve poi essere imputato di non aver trasmesso alla segretaria __________ la circolare n. 7/1996 della CEF;
che non vi è però spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF;
che l'incontestabile violazione della circolare n. 7/1996 della CEF commessa dal supplente Ufficiale __________ e dalla segretaria __________ non raggiunge, in particolare dal profilo soggettivo, una gravità tale da giustificare l'ammonimento;
che l'Ufficiale del__________ __________ viene esortato a vigilare maggiormente sulla corretta applicazione delle direttive della CEF, con particolare riferimento alla questione emersa nella presente fattispecie.
Richiamato l’art. 14 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. Il procedimento disciplinare promosso d’ufficio nei confronti del__________ __________ è evaso nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari del__________. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione a:
- Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria