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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2000 15.2000.132

31. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·815 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 15.2000.00132

Lugano 31 ottobre 2000/FP/B /fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv. 2 LEF 25 settembre 2000

promosso d’ufficio nei confronti di

                                         __________

per violazione della circolare n. 7/1996 del 23 gennaio 1996 sulla tempestiva pubblicità

degli avvisi d’incanto mobiliare

viste le osservazioni:

- 9 ottobre 2000 di __________ e __________

- 10 ottobre 2000 __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che sul Foglio Ufficiale n. __________ di venerdì __________ veniva pubblicato l’avviso d’incanto relativo a vari beni mobili di proprietà di __________ ;

                                         che l’incanto è stato fissato  per martedì 26 settembre 2000;

                                         che in data 23 gennaio 1996 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) ha emesso la circolare  n. 7/1996 sulla tempestiva pubblicità degli avvisi d’incanto immobiliare;

                                         che tale circolare prevede la pubblicazione del luogo, giorno e ora della vendita ai pubblici incanti in modo tale che tutti gli interessati abbiano almeno tre giorni pieni dal momento della ricezione della pubblicazione (FUC del martedì: asta non prima del lunedì successivo; FUC del venerdì: asta non prima di giovedì);

                                         che la pubblicazione sul FUC è consigliabile, ritenuta la facoltà di estensione anche ad altre forme di comunicazione;

                                         che nel caso in esame l’avviso d’incanto è stato pubblicato sul FUC di venerdì __________ e l’asta è stata indetta per martedì __________ alle ore 10.30;

                                         che vi è quindi stata una palese violazione della circolare n. 7/1996 della CEF;

                                         che con ordinanza presidenziale 25 settembre 2000 è stata annullata l’asta in oggetto con il corollario di una nuova pubblicazione nell’ossequio delle indicazioni temporali della circolare n. __________

                                         che l’asta è stata ripubblicata sul FUC n. __________ di venerdì __________;

                                         che l’incanto è stato fissato per venerdì 6 ottobre 2000;

                                         che con osservazioni 9 ottobre 2000 la segretaria __________ ha affermato di aver comunicato alle parti interessate l’avviso d’incanto già il 7 settembre 2000;

                                         che visto lo scarso valore di stima si è rinunciato inizialmente alla pubblicazione sul FUC, optando per l’affissione del bando d’incanto all’albo comunale di __________;

                                         che in considerazione del notevole interesse suscitato dagli oggetti posti all’incanto, la segretaria ____________________ ha quindi proceduto alla pubblicazione sul FUC, dopo averne discusso con il supplente Ufficiale __________;

                                         che con osservazioni 10 ottobre 2000 l’Ufficiale __________ ha comunicato  trattarsi del primo caso e di aver sempre rispettato, in passato, la circolare n. 7/1996 della CEF;

                                         che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;

                                         che la misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF ( cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR);

                                         che nel caso concreto l’aver ordinato la pubblicazione dell’incanto in oggetto in tempi così ristretti  è in chiaro contrasto con le disposizioni della CEF;

                                         che dalle osservazioni dell’Ufficiale __________, nonché del supplente Ufficiale __________ e della segretaria __________, non risulta tuttavia l’esistenza di una prassi in tal senso, essendo la violazione in esame limitata alla procedura esecutiva a carico di __________;

                                         che ciò deve essere comunque considerato una lieve mancanza, trattandosi della prima volta e avuto riguardo alla notevole mole di lavoro cui devono far fronte i funzionari UEF;

                                         che all’Ufficiale __________ e al supplente Ufficiale __________ deve poi essere imputato di non aver trasmesso alla segretaria __________ la circolare n. 7/1996 della CEF;

                                         che non vi è però spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF;

                                         che l'incontestabile violazione della circolare n. 7/1996 della CEF commessa dal supplente Ufficiale __________ e dalla segretaria __________ non raggiunge, in particolare dal profilo soggettivo, una gravità tale da giustificare l'ammonimento;

                                         che l'Ufficiale del__________ __________ viene esortato a vigilare maggiormente sulla corretta applicazione delle direttive della CEF, con particolare riferimento alla questione emersa nella presente fattispecie.

Richiamato l’art. 14 cpv. 2 LEF

pronuncia:              1.   Il procedimento disciplinare promosso d’ufficio nei confronti del__________ __________ è evaso nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari del__________.      2.         Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione a:

                                         - Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

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