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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2025 14.2024.83

8 janvier 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,397 mots·~12 min·5

Résumé

Rigetto dell’opposizione. Istanza d’interpretazione e revisione della sentenza di accoglimento parziale del reclamo contro la decisione di reiezione dell’istanza di rigetto

Texte intégral

CO 1

Incarto n. 14.2024.83

Lugano 7 ottobre 2024  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.82 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 12 aprile 2024 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona  

contro

CO 1  

giudicando sul reclamo del 20 giugno 2024 presentato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 17 giugno 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 ottobre 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’in­­casso di fr. 913.15 oltre agli interessi del 5% dal 27 settembre 2023 (indicando quale causa del credito: “Contributi personali per il periodo dal 01.04.2023 al 30.06.2023, Fattura d’acconto del 02.06.2023”), fr. 10.90 (per “Interessi”) e fr. 40.– (per “Diffida 02.06.2023”).

                                  B.   L’8 aprile 2024 la Cassa ha emesso la decisione provvisoria per l’anno 2023, che fissa in fr. 2'154.30 il totale dei contributi per quell’anno e indica che “la presente decisione sostituisce quella del 28 novembre 2023”. Nonostante il termine d’opposizione di trenta giorni indicato nella decisione, il timbro di passaggio in giudicato risale già al 12 aprile 2024.

                                  C.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 aprile 2024 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 29 aprile 2024. Nei termini loro assegnati l’istante ha inoltrato una replica del 22 maggio 2024, mentre CO 1 non ha presentato una duplica.

                                  D.   Statuendo con decisione del 17 giugno 2024, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.– senz’assegnare indennità.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata la Cassa istante è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2024 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata l’annullamento e la retrocessione della causa al primo giudice, in entrambi i casi protestate spese e ripetibili salvo per quanto attiene alle spese in caso di rinvio, di cui ha chiesto venissero poste a carico dello Stato per motivi d’equità. Nelle sue osservazioni del 9 luglio 2024, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 16 luglio 2024 la reclamante ha confermato le proprie conclusioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG il 18 giugno 2024, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 28 giugno. Presentato il 24 giugno 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la fattura d’acconto del 2 giugno 2023, priva dell’indicazione dei rimedi d’impugnazione, non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha altresì rilevato che la decisione provvisoria per l’anno 2023 dell’8 aprile 2024, che sostituisce quel­la del 28 novembre 2023, non può essere considerata ai fini del giudizio, poiché oltre a essere posteriore all’emissione del precet­to esecutivo, non è alla base della pretesa posta in esecuzione. Egli ha quindi respinto l’istanza.

                                   4.   Nel reclamo la Cassa sostiene che, contrariamente a quanto deciso del primo giudice, non vi è alcun dubbio che la decisione provvisoria per l’anno 2023 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Decidendo diversamente, il primo giudice ha accertato i fatti in maniera errata e di conseguenza ha erroneamente applicato il diritto.

                                   5.   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (art. 336 CPC). Di norma, come per le sentenze civili non è neces-sario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). In particolare le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF (art. 54 cpv. 2 LPGA).

                                5.1   Ora, il primo giudice ha considerato che la decisione provvisoria per l’anno 2023 (dell’8 aprile 2024), prodotta con l’istanza di rigetto del 12 aprile 2024, non poteva essere un titolo di rigetto perché è posteriore all’emissione del precetto esecutivo (il 2 ottobre 2023). In tal modo, egli pare però misconoscere che se l’esigibilità del credito dev’essere sì data prima della notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF, sentenze del Tribunale federale 5D_168/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 3.4.2.1 e 5A_954/2015 del 22 mar­zo 2016 consid. 3.1, Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 22 ad art. 80 LEF), basta in­vece che la decisione invocata quale titolo di rigetto sia esecutiva al momento dell’emanazione del giudizio sull’istanza di rigetto (DTF 146 III 284 consid. 2.1 e sentenza della CEF 14.2022.94 del 21 novembre 2022 consid. 4.1; Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 72 ad art. 80).

                             5.1.1   Nella fattispecie, la decisione della Cassa è stata emessa l’8 aprile 2024 e notificata all’escusso al più tardi il 29 aprile 2024 (data del­le osservazioni all’istanza di rigetto, cui la decisione era allegata), sicché, visto il tempo trascorso e l’assenza di contestazioni al riguardo dell’escusso, si può ammettere ch’essa fosse esecutiva al momento dell’emanazione della sentenza impugnata, il 17 giugno 2024 (nello stesso senso: sentenza della CEF 14.2020.210 del 16 luglio 2021 consid. 5.2).

                             5.1.2   Per quanto attiene al presupposto dell’esigibilità, comunque sia non contestato dall’escusso, i contributi personali AVS/AI/IPG per le persone che esercitano un’attività lavorativa indipendente devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS; punto 10 dell’opuscolo informativo sui contributi degli indipendenti all’AVS, all’AI e alle IPG stato al 1° gennaio 2024 [www.ahv-iv.ch/p/2.02.i]); del resto, la fattura del 2 giugno 2023 prodotta dall’istante indica che i contributi personali maturati dal 1° aprile al 30 giugno 2023, di fr. 913.15, erano da pagare entro il 10 luglio 2023. Ne segue che il credito era sen­z’altro esigibile prima della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 10 ottobre 2023. Su questo punto, la decisione impugnata è pertanto giuridicamente errata.

                                5.2   Il primo giudice ha d’altronde ritenuto che la decisione provvisoria per l’anno 2023 non era un valido titolo anche perché “non è alla base della pretesa posta in esecuzione”, lasciando intendere l’as­senza d’identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato in quella decisione, ciò ch’egli era legittimato a rilevare d’uf­­ficio (art. 57 CPC; DTF 142 III 720 consid. 4.1).

                             5.2.1   Nemmeno la reclamante contesta che la “fattura d’acconto” del 2 giugno 2023 (doc. 3), già per la sua stessa designazione, non è una decisione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Tuttavia, il credito stabilito nella decisione provvisoria per l’anno 2023 (doc. 2), ossia i contributi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 di fr. 2'154.30, è parzialmente identico a quello posto in esecuzione, che verte sui contributi del secondo trimestre del 2023 (dal 1° aprile al 30 giugno), quantificati in fr. 913.15. Si evince però dalle stesse allegazioni dell’istante che nella decisione invocata quale titolo di rigetto essa ha rivalutato la tassazione a domanda dell’escusso, riducen­do a fr. 28'000.– il suo reddito da attività indipendente indicato nella fattura d’acconto in fr. 42'900.–. E di fatto l’importo per il secondo trimestre del 2023 ammonta a soli fr. 538.60, ovvero ¼ di fr. 2'154.30, e non ai fr. 913.15 menzionati nella fattura d’acconto. La decisione impugnata va quindi parzialmente riformata nel sen­so di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 538.60.

                             5.2.2   Per l’eventuale saldo esulante dai contributi dovuti per il trimestre indicato nel precetto esecutivo, la Cassa dovrà semmai promuovere una nuova esecuzione.

                                5.3   Per quanto concerne gl’interessi di mora di fr. 10.90, nel conteggio prodotto dall’istante (doc. 4) figura che gli stessi sono stati calcolati al 5% su fr. 913.15 dal 1° luglio 2023 al 26 settembre 2023. Sennonché gli stessi vanno in realtà riconosciuti solamente a partire dal 10 luglio 2023, ossia dal giorno (non computato: v. senten­za della CEF 14.2023.49 del 7 novembre 2023 consid. 5.2) del­l’e­sigibilità menzionato nella fattura del 2 giugno 2023, secondo cui il pagamento doveva intervenire entro il 10 luglio 2023 e che “alla scadenza del termine di pagamento [sarebbe stato] conteggiato un interesse di mora del 5%”. Per semplicità, il credito di fr. 10.90 va stralciato e la decisione riformata nel senso di limitare il rigetto a soli fr. 538.60, oltre agl’interessi del 5% dal 10 luglio 2023.

                                5.4   Manca un titolo per le spese di diffida di fr. 40.– indicate nel precetto esecutivo e stabilite mediante la fattura del 2 giugno 2023, che come già rilevato (sopra consid. 5.2.1) non costituisce un tito­lo di rigetto dell’opposizione. Non possono neppure essere prese in considerazione la diffida del 9 agosto 2023 né la decisione di fissazione dei contributi per l’anno 2023 del 28 novembre 2023, che comunque sia è stata sostituita con la decisione dell’8 aprile 2024, poiché sono state prodotte tardivamente solo con il reclamo (doc. C e G, v. sopra consid. 1.2).

                                   6.   Con le osservazioni al reclamo CO 1 osserva che la Cassa istante ha prodotto una distinta ove figura un solo accredito di fr. 500.– il 12 maggio 2023 (estratto conto del 22 maggio 2024, doc. H allegato alla replica di prima sede) e chiede di sapere, con riferimento a quanto ha inoltrato con le sue osservazioni all’istan­­za, “dove sono andati a finire” i versamenti di fr. 489.65 e fr. 500.– da lui eseguiti il 5 giugno 2023 e il 7 marzo 2024, non contabilizzati in quella distinta. Nella replica spontanea, la Cassa ribadisce quanto già espresso nella replica di prima sede con riferimento alle fatture di chiusura di fr. 489.65 (doc. C/3) e di fr. 933.45 (doc. E/5), ossia che il primo pagamento è stato registrato nella fattura di chiusura del 2020 e il secondo nella fattura d’acconto del quarto trimestre del 2022.

                                         Ora, CO 1 non ha contestato, né in prima né in secon­da sede, l’imputazione dei due pagamenti operata dalla Cassa. Tale imputazione risulta del resto conforme alla norma dell’art. 86 cpv. 2 CO, secondo cui, in assenza d’indicazione del debitore di più debiti all’atto del pagamento, esso va imputato al debito indicato dal creditore nella sua quietanza (nella fattispecie nella fattu­ra di chiusura doc. C e fattura d’acconto doc. E) ove il debitore, come nel caso concreto, non faccia immediata opposizione. Ad ogni modo la Cassa allega, senza essere contraddetta, di aver imputato i pagamenti secondo i riferimenti indicati sulle fatture in deduzione delle quali sono stati registrati (pare di capire secondo i riferimenti menzionati sugli ordini di pagamento, cfr. doc. 2 e 4 acclusi alle osservazioni al reclamo, alla voce “Reference no”). L’eccezione del debitore va quindi respinta, ricordato che incombeva a lui dimostrare che i suoi pagamenti giustificavano la reiezione dell’istanza in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF (sopra consid. 2).

                                   7.   In definitiva il reclamo va parzialmente accolto nel senso che l’op­posizione va rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 538.60, oltre agl’interessi del 5% dal 10 luglio 2023.

                                   8.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la parziale soccombenza pressoché uguale delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). La domanda della reclamante tesa a porre le spese a carico dello Stato in caso di rinvio della causa al primo giudice è senza oggetto stante l’esito del giudizio odierno. Non si pone poi problema d’indennità, non solo perché andrebbero compensate, ma anche perché né l’istante (in seconda sede) né l’escusso hanno formulato alcuna domanda motivata al riguardo ed è in ogni caso dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2024.40 del 25 luglio 2024 consid. 6 e i rinvii).

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 953.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                          “1.  L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 538.60 oltre agl’interessi di mora del 5% dal 10 luglio 2023.

                                          2.  Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico delle parti metà ciascuno”.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico delle parti metà ciascuno.

                                   3.   Notificazione a:

–      ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).