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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2025 14.2024.83

8. Januar 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,055 Wörter·~5 min·14

Zusammenfassung

Rigetto dell’opposizione. Istanza d’interpretazione e revisione della sentenza di accoglimento parziale del reclamo contro la decisione di reiezione dell’istanza di rigetto

Volltext

CO 1

Incarto n. 14.2024.83 Domanda d’interpretazione e rettifica

Lugano 8 gennaio 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.82 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 12 aprile 2024 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona  

contro

CO 1   

esaminata la domanda d’interpretazione e rettifica presentata il 17 dicembre 2024 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG riguardante il dispositivo della decisione emessa da questa Camera nella causa in esame il 7 ottobre 2024;

ritenuto

in fatto:                   A.   In parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 17 giugno 2024 dal Giudice di pace del Circolo di Locarno, con cui aveva respinto l’istanza della Cassa, con sentenza del 7 ottobre 2024 questa Camera ha così statuito:

                                 “1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                          “1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 538.60 oltre agl’interessi di mora del 5% dal 10 luglio 2023.

                                           2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico delle parti metà ciascuno”.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico delle parti metà ciascuno.

                                  B.   Il 17 dicembre 2024 la Cassa ha postulato la rettifica del dispositivo appena citato nel senso di estendere il rigetto dell’opposizione a fr. 964.05 (anziché fr. 538.60), oltre agl’interessi di mora del 5% dal 27 settembre 2023 (in luogo dal 10 luglio 2023), e di porre le spese processuali a carico del convenuto.

                                  C.   Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, l’istanza d’interpre­­tazione e rettifica non è stata notificata alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Ove il dispositivo di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d’ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Di per sé, la domanda d’interpreta­­zione o di rettifica serve solo a chiarire la volontà decisionale del giudice, non a modificare materialmente la sentenza già pronunciata. Può quindi essere accolta solo se il dispositivo è di per sé contraddittorio o se esiste una contraddizione tra le motivazioni e il dispositivo. L’incoerenza o la mancanza di chiarezza dev’essere dovuta a formulazioni formalmente difettose.

                                         L’interpretazione o la rettifica non possono quindi servire a cambiare la decisione presa da profilo materiale, sanare un’omissione o eliminare contraddizioni logiche. Gli errori materiali devono essere censurati in tempo utile facendo capo ai rimedi giuridici ordinari disponibili a tale scopo (DTF 143 III 522 seg. consid. 6.1 con numerosi riferimenti dottrinali; Trezzini, in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 e 6 ad art. 334).

                                   2.   Nella domanda la Cassa afferma che l’importo di fr. 538.60 per cui la Camera ha concesso il rigetto dell’opposizione sarebbe viziato da un errore di calcolo, ripreso dal considerando 5.2.1, laddove indica che il contributo personale AVS/AI/IPG dovuto dall’assicu­­rato escusso per il secondo trimestre del 2023 ammonta a soli fr. 538.60, ovvero ¼ di fr. 2'154.30, e non ai fr. 913.15, menzionati nella fattura d’acconto.

                                2.1   Ora, nemmeno la Cassa contesta che un quarto di fr. 2'154.30 equivalga a fr. 538.60 arrotondati. Non sussiste quindi alcun erro­re di calcolo. In realtà, ciò che la Cassa rimprovera alla Camera è di non aver fatto suo il calcolo dell’importo posto in esecuzione presentato con il reclamo e riproposto con l’istanza in esame (fondato su quattro fatture d’acconto e la decisione di fissazione provvisoria dei contributi per l’anno 2023, adottata l’8 aprile 2024 in seguito alla comunicazione da parte dell’assicurato della modifica del suo reddito per il 2023), ma di aver proceduto al proprio calcolo, che come già rilevato risulta aritmeticamente corretto. Ebbene, la domanda di rettifica non può servire a sanare quello che l’istante ritiene un errore materiale o un’omissione, che vanno invece censurati con un ricorso (sopra consid. 1).

                                2.2   La Cassa allega che il saldo degl’importi dedotti in esecuzione, pari a suo dire a fr. 1'017.35, corrisponderebbe a quanto la Came­ra avrebbe “confermato nel merito”, nel riconoscere che la decisione dell’8 aprile 2024 è passata in giudicato ed è pertanto esecutiva. L’allegazione è manifestamente errata. Nella decisione di cui è chiesta la rettifica la Camera ha sì ammesso che la decisione dell’8 aprile 2024 fosse esecutiva al momento in cui il primo giudi­ce ha respinto l’istanza di rigetto (consid. 5.1.1), ma ha anche stabilito che sussisteva un’identità solo parziale tra il credito accerta­to in quella decisione (contributi per l’intero 2023) e quello posto in esecuzione (“Contributi personali per il periodo dal 01.04.2023 al 30.06.2023” indicati sul precetto esecutivo), motivo per cui ha diviso per quattro la somma accertata nella decisione (consid. 5.2.1) e rigettato l’opposizione a debita concorrenza, ossia per fr. 538.60 (fr. 2'154.30 : 4, dispositivo n. 1.1).

                                         Non si verifica pertanto alcuna contraddizione tra i considerandi e il dispositivo, ossia alcun motivo di rettifica di quest’ultimo ai sensi dell’art. 334 CPC. La volontà della Camera è chiara e non può es­sere modificata con un’istanza di rettifica. Se la Cassa non condivideva la motivazione della Camera, avrebbe dovuto interporre ricorso in materia civile al Tribunale federale come indicato in calce alla decisione di cui chiede la rettifica.

                                2.3   Per abbondanza, va ricordato che il giudice non può concedere il rigetto dell’opposizione per un importo superiore a quello posto nel­la singola esecuzione oggetto dell’istanza (cfr. DTF 139 III 447 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2019.82 del 20 agosto 2019 consid. 5.2/b).

                                   3.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, la controparte non essendo stata chiamata a esprimersi in questa sede.

Per questi motivi

decide:                     1.   La domanda è respinta.

                                   2.   Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico dell’istante.

                                   3.   Notificazione alla   .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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