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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.09.2020 14.2020.124

7 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·909 mots·~5 min·5

Résumé

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Pretesa incapacità di pagare l’importo posto in esecuzione

Texte intégral

Incarto n. 14.2020.124

Lugano 7 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.557 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 22 giugno 2020 dalla società

CO 1  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo (“obiezione”) del 20 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni del 25 maggio 2018 di fr. 13'171.80, oltre a spese di “morosità” e costi vari;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 giugno 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 13'171.80;

                                         che statuendo con decisione del 13 agosto 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 320.– senz’assegnare ripetibili;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un’“obiezione” del 20 agosto 2020 “contro le accuse, tutte le spese e i costi del processo”, facendo valere di ricevere prestazioni sociali dal 2018 e di non essere in grado di soddisfare le esigenze dell’istante;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

                                         che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

                                         che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

                                         che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

                                         che nel caso in esame RE 1 non muove alcuna critica alla sentenza impugnata, ma si limita a sostenere di non essere in grado di pagare l’importo posto in esecuzione;

                                         che tale giustificazione non costituisce un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione;

                                         che semmai, egli potrà far valere tale censura al competente Ufficio d’esecuzione in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati (art. 123 LEF) (vedi sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6);

                                         che se l’impignorabilità dei suoi beni verrà accertata, l’Ufficio rilascerà all’istante un nuovo attestato di carenza di beni;

                                         che il reclamo va pertanto dichiarato irricevibile;

                                         che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (a suo carico sono stati emessi undici attestati di carenza di beni per oltre fr. 40'000.– e percepisce a suo dire solo prestazioni dell’assistenza sociale) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 13'171.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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