Incarto n. 14.2020.124
Lugano 7 settembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.557 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 22 giugno 2020 dalla società
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo (“obiezione”) del 20 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni del 25 maggio 2018 di fr. 13'171.80, oltre a spese di “morosità” e costi vari;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 giugno 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 13'171.80;
che statuendo con decisione del 13 agosto 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 320.– senz’assegnare ripetibili;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un’“obiezione” del 20 agosto 2020 “contro le accuse, tutte le spese e i costi del processo”, facendo valere di ricevere prestazioni sociali dal 2018 e di non essere in grado di soddisfare le esigenze dell’istante;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nel caso in esame RE 1 non muove alcuna critica alla sentenza impugnata, ma si limita a sostenere di non essere in grado di pagare l’importo posto in esecuzione;
che tale giustificazione non costituisce un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione;
che semmai, egli potrà far valere tale censura al competente Ufficio d’esecuzione in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati (art. 123 LEF) (vedi sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6);
che se l’impignorabilità dei suoi beni verrà accertata, l’Ufficio rilascerà all’istante un nuovo attestato di carenza di beni;
che il reclamo va pertanto dichiarato irricevibile;
che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC);
che tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (a suo carico sono stati emessi undici attestati di carenza di beni per oltre fr. 40'000.– e percepisce a suo dire solo prestazioni dell’assistenza sociale) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 13'171.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).