Incarto n. 14.2019.18
Lugano 12 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 20 novembre 2018 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sulla “lettera-ricorso” del 28 gennaio 2019 di RE 1 al Giudice di pace del Circolo di Vezia in merito alla decisione emessa il 2 gennaio 2019 da quest’ultimo, con cui ha accolto l’istanza presentata il 20 novembre 2018 dallo Stato del Canton Ticino, rigettato in via definitiva l’opposizione di RE 1 all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano volta all’incasso di fr. 742.70 e posto a suo carico le spese processuali di fr. 130.– e un’indennità di fr. 65.– a favore dell’istante;
preso atto che con scritto del 29 gennaio RE 1 ha chiesto al Giudice di pace di considerare nulla la sua precedente lettera;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
ritenuto che nel caso concreto, si può tuttavia, eccezionalmente, prescindere dal prelevare spese processuali, il reclamante, che non è assistito da un legale, avendo immediatamente segnalato il proprio errore;
appurato che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
posto che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 742.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– __________, __________ – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).