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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.03.2019 14.2019.18

12. März 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·515 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo. Ritiro

Volltext

Incarto n. 14.2019.18

Lugano 12 marzo 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 20 novembre 2018 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)  

contro

 RE 1  

giudicando sulla “lettera-ricorso” del 28 gennaio 2019 di RE 1 al Giudice di pace del Circolo di Vezia in merito alla decisione emessa il 2 gennaio 2019 da quest’ultimo, con cui ha accolto l’istanza presentata il 20 novembre 2018 dallo Stato del Canton Ticino, rigettato in via definitiva l’opposizione di RE 1 all’esecuzione n. __________ del­l’Ufficio di esecuzione di Lugano volta all’incasso di fr. 742.70 e posto a suo carico le spese processuali di fr. 130.– e un’indennità di fr. 65.– a favore dell’istante;

preso atto che con scritto del 29 gennaio RE 1 ha chiesto al Giudice di pace di considerare nulla la sua precedente lettera;

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

ritenuto che nel caso concreto, si può tuttavia, eccezionalmente, prescindere dal prelevare spese processuali, il reclamante, che non è assistito da un legale, avendo immediatamente segnalato il proprio errore;

appurato che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

posto che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 742.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–  __________, __________ –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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