Incarto n. 14.2014.61
Lugano 31 marzo 2014 CJ/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Baur Martinelli
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2014.125) promossa con istanza del 31 ottobre 2013 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 gennaio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore l’11 marzo 2014;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 800.– oltre interessi e spese. La convenuta non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole e le parti non hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.
B. Con decisione dell’11 marzo 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 12 marzo 2014 alle ore 09.00. Con il reclamo in esame RE 1 chiede di revocare il decreto di fallimento, avendo saldato lo stesso 12 marzo l’esecuzione che ha portato al fallimento. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, l’escussa avendo nel frattempo saldato il debito.
Considerando
in diritto: 1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF; 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a CPC). In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che, segnatamente, nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
a) Nel caso in esame, la convenuta ha dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti del procedente il 12 marzo 2014, alle ore 10:18 (ricevuta n. 70.091 dell’UEF di Bellinzona acclusa al reclamo), ovvero un po’ più di un’ora dopo la dichiarazione di fallimento. Il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta così adempiuto.
b) La reclamante ha anche reso verosimile il secondo presupposto stabilito all’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero la propria solvibilità. Dall’estratto esecutivo allegato al reclamo si evince, infatti, che il 12 marzo 2014 l’escussa ha pagato l’unica esecuzione promossa a suo carico contro di lei non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni. In queste circostanze, il suo fallimento va annullato.
2. Date le particolarità del caso specifico e il fatto che la reclamante non è assistita, si rinuncia eccezionalmente a prelevare tasse e spese in questa sede. Il suo pagamento essendo avvenuto troppo tardi per evitare l’apertura della procedura fallimentare, vanno invece poste a suo carico la tassa di giustizia di fr. 60.– decisa in prima sede – che costei ha già provveduto a pagare con il suo versamento del 12 marzo 2014 (estratto “opoc” dell’UEF di Bellinzona) – così come le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte, infine, non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. Il decreto di fallimento pronunciato dal Pretore del Distretto di Bellinzona l’11 marzo 2014 (inc. n SO.2014.125) nei confronti di RE 1 è annullato.
2. È dato atto che RE 1 ha già provveduto a pagare all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona la tassa di giustizia di fr. 60.–.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. Non si prelevano tasse né spese in sede di reclamo.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).