Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.03.2014 14.2014.61

31. März 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·713 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Fallimento. Reclamo. Solvibilità resa verosimile

Volltext

Incarto n. 14.2014.61

Lugano 31 marzo 2014 CJ/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Baur Martinelli

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2014.125) promossa con istanza del 31 ottobre 2013 da

 CO 1   

contro

 RE 1   

giudicando sul reclamo del 22 gennaio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore l’11 marzo 2014;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 800.– oltre interessi e spese. La convenuta non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole e le parti non hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.

                                  B.   Con decisione dell’11 marzo 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 12 marzo 2014 alle ore 09.00. Con il reclamo in esame RE 1 chiede di revocare il decreto di fallimento, avendo saldato lo stesso 12 marzo l’esecuzione che ha portato al fallimento. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, l’escussa avendo nel frattempo saldato il debito.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF; 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a CPC). In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che, segnatamente, nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.

a)     Nel caso in esame, la convenuta ha dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti del procedente il 12 marzo 2014, alle ore 10:18 (ricevuta n. 70.091 dell’UEF di Bellinzona acclusa al reclamo), ovvero un po’ più di un’ora dopo la dichiarazione di fallimento. Il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta così adempiuto.

                                  b)   La reclamante ha anche reso verosimile il secondo presupposto stabilito all’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero la propria solvibilità. Dal­l’estratto esecutivo allegato al reclamo si evince, infatti, che il 12 marzo 2014 l’escussa ha pagato l’unica esecuzione promossa a suo carico contro di lei non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni. In queste circostanze, il suo fallimento va annullato.

                                   2.   Date le particolarità del caso specifico e il fatto che la reclamante non è assistita, si rinuncia eccezionalmente a prelevare tasse e spese in questa sede. Il suo pagamento essendo avvenuto troppo tardi per evitare l’apertura della procedura fallimentare, vanno invece poste a suo carico la tassa di giustizia di fr. 60.– decisa in prima sede – che costei ha già provveduto a pagare con il suo versamento del 12 marzo 2014 (estratto “opoc” dell’UEF di Bellinzona) – così come le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte, infine, non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                  1.   Il decreto di fallimento pronunciato dal Pretore del Distretto di Bellinzona l’11 marzo 2014 (inc. n SO.2014.125) nei confronti di RE 1 è annullato.

2.      È dato atto che RE 1 ha già provveduto a pagare all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona la tassa di giustizia di fr. 60.–.

3.   Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                                   II.   Non si prelevano tasse né spese in sede di reclamo.

                                  III.   Notificazione a:

–    ; –    ; – Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,    Bellinzona.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

14.2014.61 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.03.2014 14.2014.61 — Swissrulings