Incarto n. 14.2004.51
Lugano 15 giugno 2004 B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 marzo 2004 da
APPO1 rappr. dall’ RAPP2
contro
APPE1 rappr. dall’ RAPP1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 13 ottobre 2003 dell'UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha così deciso:
"1. L'istanza 18 marzo 2004 è accolta.
1.1. È rigettata in via provvisoria, limitatamente alla somma di fr. 38'015.50 l'opposizione interposta da __________ APPE1, __________, avverso il precetto esecutivo n. __________dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona notificato in data 13.10.2003.
2. Tassa di giustizia in fr. 170.--, comprensiva delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte fr. 570.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 29 aprile 2004
ne ha postulato la reiezione e subordinatamente l'accoglimento limitatamente a
fr. 15'312.50, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso atto che con scritto 7 giugno 2004 il patrocinatore dell'appellante ha ritirato
il gravame;
considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende
priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese
e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti
ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,
tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
rilevato che non avendo presentato osservazioni, la parte appellata non ha diritto
ad un'indennità;
richiamati gli art. 21 LTG; 48, 49, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1. L'appello 29 aprile 2004 di __________ APPE1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 255.--, già anticipata dall'appellante, è posta a suo carico nella misura di fr. 125.--. L'eccedenza, pari a fr. 130.--, le viene retrocessa.
3. Intimazione: - RAPP1RAPP1a, __________
- __________ RAPP2a, __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Terzi i mplicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria