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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.06.2004 14.2004.51

15. Juni 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·395 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 14.2004.51

Lugano 15 giugno 2004 B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 marzo 2004 da

APPO1 rappr. dall’ RAPP2  

contro

APPE1 rappr. dall’ RAPP1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 13 ottobre 2003 dell'UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha così deciso:

"1.   L'istanza 18 marzo 2004 è accolta.

       1.1. È rigettata in via provvisoria, limitatamente alla somma di fr. 38'015.50 l'opposizione interposta da __________ APPE1, __________, avverso il precetto esecutivo n. __________dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona notificato in data 13.10.2003.

 2.   Tassa di giustizia in fr. 170.--, comprensiva delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte fr. 570.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 29 aprile 2004

ne ha postulato la reiezione e subordinatamente l'accoglimento limitatamente a

fr. 15'312.50, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

preso atto che con scritto 7 giugno 2004 il patrocinatore dell'appellante ha ritirato

il gravame;

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende

priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese

e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti

ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa;

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,

tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

rilevato che non avendo presentato osservazioni, la parte appellata non ha diritto

ad un'indennità;

richiamati gli art. 21 LTG; 48, 49, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

                                   1.   L'appello 29 aprile 2004 di __________ APPE1, __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 255.--, già anticipata dall'appellante, è posta a suo carico nella misura di fr. 125.--. L'eccedenza, pari a fr. 130.--, le viene retrocessa.

                                   3.   Intimazione: - RAPP1RAPP1a, __________

                                                             - __________ RAPP2a, __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

Terzi i   mplicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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