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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.05.2003 14.2003.44

2 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·178 mots·~1 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2003.44

Lugano 2 maggio 2003/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Visto l’appello 29 aprile 2003 presentato da

__________ rappr. dall’avv. __________  

avverso  

la decisione del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa da

__________  

Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;

ritenuto che                     la domanda di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen, poichè l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).

decreta                    1.   L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.

2.Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

                                                                                per la Camera di esecuzione e fallimenti

                                                                                giudice Cometta

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