Incarto n. 14.2003.44
Lugano 2 maggio 2003/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Visto l’appello 29 aprile 2003 presentato da
__________ rappr. dall’avv. __________
avverso
la decisione del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa da
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Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;
ritenuto che la domanda di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen, poichè l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).
decreta 1. L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.
2.Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
per la Camera di esecuzione e fallimenti
giudice Cometta