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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.05.2000 14.2000.00059

29 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·291 mots·~1 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 14.2000.00059

Lugano 29 maggio 2000 /CJ/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 marzo 2000 dallo

                                          __________                

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 24 settembre 1999 dell’UE di Lugano;

vista la decisione 12 maggio 2000 resa in contumacia dal Pretore del Distretto di Lugano;

visto l’appello 18 maggio 2000 inoltrato da __________, con il quale egli ha chiesto l’annullamento della decisione pretorile a motivo che non aveva potuto presenziare all’udienza di discussione 12 maggio 2000 perché ospedalizzato d’urgenza il 10 maggio 2000, circostanza tempestivamente comunicata al Pretore con fax 11 maggio 2000 ;

ritenuta giustificata l’assenza dell’escusso all’udienza di discussione, vista la dichiarazione 16 maggio 2000 del __________;

considerato che, poiché il diritto costituzionale di essere sentito dell’escusso non è stato rispettato, la sentenza 12 maggio 2000 va annullata e rinviata alla prima giudice per nuovo giudizio, previa convocazione di una nuova udienza di discussione (art. 146 e 326 lett. a CPC);

viste le peculiarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall'assegnare indennità per i quali motivi,

richiamati gli art. 29 cpv. 2 Cost.; 25 e 84 LEF; 146 e 326 CPC; 61 e 62 OTLEF

pronuncia

                                    I.   L’appello 18 maggio 2000 __________, è accolto.

                                   II.   La sentenza 12 maggio 2000 della Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e l'incarto le viene retrocesso per nuova decisione, previa convocazione di un’udienza per il contraddittorio.

                                  III.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                 IV.   Intimazione:                   ___________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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