Incarto n. 16.2000.00051
Lugano 30 maggio 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 18 maggio 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 19 aprile 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 4 novembre 1999 nei confronti di
__________ (patr. dall'avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'733.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 4 novembre 1999 la ditta __________, che si occupa di traslochi e trasporti, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'733.- a saldo di diverse fatture emesse per il deposito di mobilio di appartenenza di quest'ultimo, per il periodo dal 1°gennaio 1995 al 31 agosto 1999;
che il convenuto ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a fr. 1'876.15 (importo corrispondente al deposito per il periodo 1995-ottobre 1996);
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la durata del contratto di deposito dal 1°gennaio 1995 al 31 ottobre 1997, ha condannato il convenuto a pagare i costi di deposito relativi a questo periodo, accogliendo di conseguenza l'istanza limitatamente a fr. 3'987.65 oltre interessi del 5% dal 4 ottobre 1999;
che con scritto 18 maggio 2000 la ditta __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 maggio 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire sommariamente il benfondato della sua pretesa e l'inammissibilità delle eccezioni di controparte;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure richiesto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 18 maggio 2000 di __________ è nullo.
2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–. sono
poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria