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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.05.2000 16.2000.51

May 30, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·537 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 16.2000.00051

Lugano 30 maggio 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 18 maggio 2000 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 19 aprile 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 4 novembre 1999 nei confronti di

__________ (patr. dall'avv. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'733.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 4 novembre 1999 la ditta __________, che si occupa di traslochi e trasporti, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'733.- a saldo di diverse fatture emesse per il deposito di mobilio di appartenenza di quest'ultimo, per il periodo dal 1°gennaio 1995 al 31 agosto 1999;

                                          che il convenuto ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a fr. 1'876.15 (importo corrispondente al deposito  per il periodo 1995-ottobre 1996);

                                          che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la durata del contratto di deposito dal 1°gennaio 1995 al 31 ottobre 1997, ha condannato il convenuto a pagare i costi di deposito relativi a questo periodo, accogliendo di conseguenza l'istanza limitatamente a fr. 3'987.65 oltre interessi del 5% dal 4 ottobre 1999;

                                          che con scritto 18 maggio 2000 la ditta __________ è insorta contro il predetto giudizio;

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 maggio 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                          che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire sommariamente il benfondato della sua pretesa e l'inammissibilità delle eccezioni di controparte;

                                          che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure richiesto;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso 18 maggio 2000 di __________ è nullo.

                                2.      Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–. sono

                                          poste a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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