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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.03.2020 13.2020.8

12 mars 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·549 mots·~3 min·2

Résumé

La domanda di ricusazione del Pretore e del Pretore aggiunto sono decise dalla Pretura viciniore

Texte intégral

Incarto n. 13.2020.8

Lugano 12 marzo 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

  composta del giudice:

  Walser, presidente,    

vicecancelliera:

Locatelli  

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.32 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 novembre 2018 da

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

contro  

CO 1  patrocinata da PA 2   

e ora sull’istanza 30 gennaio 2020 di RE 1 chiedente la ricusazione del Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                          che con petizione 2 novembre 2018 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 167'952.70 oltre accessori a titolo di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro venuto meno a seguito del suo licenziamento abusivo da parte del datore di lavoro;

                                         che con risposta 31 gennaio 2019 la convenuta si è opposta alla petizione;

                                         che con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande di causa;

                                         che con istanza 20 marzo 2019 CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine a RE 1 di prestare una cauzione processuale di almeno fr. 15'115.75;

                                         che con atto 8 aprile 2019 l’attore ha chiesto la reiezione dell’istanza di cauzione;

                                         che con decisione 15 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza di cauzione e fatto ordine a RE 1 di prestare una cauzione processuale di fr. 11'700.-, da versare in tre rate mensili;

                                         che con reclamo 30 gennaio 2020 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, la decisione impugnata sia annullata;

                                         che con il medesimo atto egli ricusa il Pretore aggiunto Adriano Bernasconi, al quale rimprovera una serie di comportamenti, a suo dire pregiudizievoli, nei suoi confronti;

considerato

in diritto:                        che la parte che intende ricusare una persona operante in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare all’autorità competente la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 49 cpv. 1 CPC);

                                         che l’autorità competente è designata dall’art. 37 cpv. 5 LOG il quale dispone che le domande di ricusa nei confronti del pretore e del pretore aggiunto sono decise dalla pretura viciniore;

                                         che nel caso specifico, RE 1avrebbe quindi dovuto presentare la domanda di ricusazione alla pretura viciniore, ovvero in concreto al Pretore di Riviera (art. 36 cpv. 3 lett. d LOG]);

                                         che la richiesta in esame risulta quindi irricevibile perché non rientra nella competenza della Camera;

                                         che le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione dell’art. 14 LTG, seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone invece problema di ripetibili, la parte convenuta non avendo dovuto presentare osservazioni;

per questi motivi,

pronuncia:              1.   La domanda di ricusazione del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione:

-      ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 92 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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