Incarto n. 13.2020.8
Lugano 12 marzo 2020/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.32 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 novembre 2018 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata da PA 2
e ora sull’istanza 30 gennaio 2020 di RE 1 chiedente la ricusazione del Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: che con petizione 2 novembre 2018 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 167'952.70 oltre accessori a titolo di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro venuto meno a seguito del suo licenziamento abusivo da parte del datore di lavoro;
che con risposta 31 gennaio 2019 la convenuta si è opposta alla petizione;
che con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande di causa;
che con istanza 20 marzo 2019 CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine a RE 1 di prestare una cauzione processuale di almeno fr. 15'115.75;
che con atto 8 aprile 2019 l’attore ha chiesto la reiezione dell’istanza di cauzione;
che con decisione 15 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza di cauzione e fatto ordine a RE 1 di prestare una cauzione processuale di fr. 11'700.-, da versare in tre rate mensili;
che con reclamo 30 gennaio 2020 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, la decisione impugnata sia annullata;
che con il medesimo atto egli ricusa il Pretore aggiunto Adriano Bernasconi, al quale rimprovera una serie di comportamenti, a suo dire pregiudizievoli, nei suoi confronti;
considerato
in diritto: che la parte che intende ricusare una persona operante in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare all’autorità competente la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 49 cpv. 1 CPC);
che l’autorità competente è designata dall’art. 37 cpv. 5 LOG il quale dispone che le domande di ricusa nei confronti del pretore e del pretore aggiunto sono decise dalla pretura viciniore;
che nel caso specifico, RE 1avrebbe quindi dovuto presentare la domanda di ricusazione alla pretura viciniore, ovvero in concreto al Pretore di Riviera (art. 36 cpv. 3 lett. d LOG]);
che la richiesta in esame risulta quindi irricevibile perché non rientra nella competenza della Camera;
che le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione dell’art. 14 LTG, seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone invece problema di ripetibili, la parte convenuta non avendo dovuto presentare osservazioni;
per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è inammissibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 92 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).