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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.11.2005 12.2005.81

2 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·561 mots·~3 min·2

Résumé

reiezione di una domanda di accertamento preliminare

Texte intégral

Incarto n. 12.2005.81

Lugano 2 novembre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.101 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 4 agosto 2004 da

AO 1 rappr. da RA 2  

contro

AP 1 rappr. da RA 1  

con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 408’000.- Euro oltre interessi;

ed ora sulla decisione 1° marzo 2005 con la quale il Pretore ha respinto la domanda di accertamento preliminare dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto e in diritto

                                         che con petizione 4 agosto 2004 AO 1 ha chiesto la condanna della AP 1 al versamento di 408’000.- Euro quale pagamento del residuo del prezzo derivante dalla vendita a quest’ultima di alcune società e partecipazioni societarie;

                                         che, prima di inoltrare la risposta di causa, con istanza 1° settembre 2004 la convenuta ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Locarno-Città, chiedendo la reiezione in ordine della petizione e postulando l’accertamento preliminare dell’eccezione;

                                         che con osservazioni 20 settembre 2004 l’attore ha chiesto la reiezione dell’eccezione;

                                         che all’udienza di discussione le parti hanno confermato le rispettive domande indicando i mezzi di prova di cui intendevano avvalersi, ritenuto altresì che in caso di mancata assunzione di queste il Pretore poteva decidere la domanda processuale senza compiere ulteriori atti processuali;

                                         che con decisione 1° marzo 2005 il Pretore, con argomenti che non occorre qui esporre, ha respinto la domanda di accertamento preliminare dell’eccezione, ritenendo prematura una decisione sulla questione;

                                         che, con appello 6 aprile 2005, la AP 1 postula l’annullamento della decisione impugnata e la sua riforma nel senso di accogliere l’eccezione e stralciare la causa dai ruoli;

                                         che con osservazioni 18 maggio 2005 la parte attrice ha postulato la reiezione del gravame;

                                         che giusta l’art. 94 CPC il giudice decide con ordinanza i provvedimenti disciplinanti il procedimento, mentre negli altri casi pronuncia sulla domanda processuale mediante decreto;

                                         che va avantutto rilevato come, con la decisione impugnata, il Pretore non ha preso alcuna decisione sull’eccezione di incompetenza territoriale, limitandosi a respingere la domanda di procedere già in via preliminare alla definizione dell’eccezione stessa, la cui trattazione è quindi stata differita;

                                         che, così stando le cose, a dispetto dell’indicazione “decreta”, la decisione impugnata costituisce in realtà un’ordinanza intesa a disciplinare il procedimento;

                                         che la forma dell’ordinanza è peraltro esplicitamente prevista dall’art. 181 CPC, in virtù del quale il giudice può stabilire con tale provvedimento che l’udienza preliminare sia limitata all’esame dei presupposti e delle eccezioni processuali la cui ammissione renderebbe inutile l’istruttoria della lite;

                                         che l’ordinanza non è appellabile (art. 95 CPC) e di conseguenza l’appello è irricevibile;

                                         che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza;

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

pronuncia:              1.   L'appello 6 aprile 2005 di AP 1 è irricevibile.

2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

      a) tassa di giustizia                             fr.    450.b) spese                                               fr.      50.-

Totale                                                    fr.    500.sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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