Incarto n. 12.2005.81
Lugano 2 novembre 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.101 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 4 agosto 2004 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 408’000.- Euro oltre interessi;
ed ora sulla decisione 1° marzo 2005 con la quale il Pretore ha respinto la domanda di accertamento preliminare dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto
che con petizione 4 agosto 2004 AO 1 ha chiesto la condanna della AP 1 al versamento di 408’000.- Euro quale pagamento del residuo del prezzo derivante dalla vendita a quest’ultima di alcune società e partecipazioni societarie;
che, prima di inoltrare la risposta di causa, con istanza 1° settembre 2004 la convenuta ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale della Pretura di Locarno-Città, chiedendo la reiezione in ordine della petizione e postulando l’accertamento preliminare dell’eccezione;
che con osservazioni 20 settembre 2004 l’attore ha chiesto la reiezione dell’eccezione;
che all’udienza di discussione le parti hanno confermato le rispettive domande indicando i mezzi di prova di cui intendevano avvalersi, ritenuto altresì che in caso di mancata assunzione di queste il Pretore poteva decidere la domanda processuale senza compiere ulteriori atti processuali;
che con decisione 1° marzo 2005 il Pretore, con argomenti che non occorre qui esporre, ha respinto la domanda di accertamento preliminare dell’eccezione, ritenendo prematura una decisione sulla questione;
che, con appello 6 aprile 2005, la AP 1 postula l’annullamento della decisione impugnata e la sua riforma nel senso di accogliere l’eccezione e stralciare la causa dai ruoli;
che con osservazioni 18 maggio 2005 la parte attrice ha postulato la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 94 CPC il giudice decide con ordinanza i provvedimenti disciplinanti il procedimento, mentre negli altri casi pronuncia sulla domanda processuale mediante decreto;
che va avantutto rilevato come, con la decisione impugnata, il Pretore non ha preso alcuna decisione sull’eccezione di incompetenza territoriale, limitandosi a respingere la domanda di procedere già in via preliminare alla definizione dell’eccezione stessa, la cui trattazione è quindi stata differita;
che, così stando le cose, a dispetto dell’indicazione “decreta”, la decisione impugnata costituisce in realtà un’ordinanza intesa a disciplinare il procedimento;
che la forma dell’ordinanza è peraltro esplicitamente prevista dall’art. 181 CPC, in virtù del quale il giudice può stabilire con tale provvedimento che l’udienza preliminare sia limitata all’esame dei presupposti e delle eccezioni processuali la cui ammissione renderebbe inutile l’istruttoria della lite;
che l’ordinanza non è appellabile (art. 95 CPC) e di conseguenza l’appello è irricevibile;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza;
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L'appello 6 aprile 2005 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario