Incarto n. 10.2009.1
Lugano 9 aprile 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
chiamata a dar seguito all’istanza di conciliazione promossa –in materia di diritti d’autore– il 16 gennaio 2009 da
IS 1
contro
CO 1
preso atto della comunicazione 2 aprile 2009 con cui l’istante ritira la domanda di conciliazione (intesa al pagamento di fr. 8’041.95) a seguito del fallimento della parte convenuta con stralcio della causa;
richiamati gli art. 354 e segg. CPC
decreta: 1. La causa inc. n. 10.2009.1 è stralciata dai ruoli per ritiro della domanda di conciliazione 16 gennaio 2009.
2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
3. Intimazione:
- -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.