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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.04.2009 10.2009.1

9. April 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·281 Wörter·~1 min·4

Zusammenfassung

Stralcio per ritiro

Volltext

Incarto n. 10.2009.1

Lugano 9 aprile 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

chiamata a dar seguito all’istanza di conciliazione promossa –in materia di diritti d’autore– il 16 gennaio 2009 da

IS 1   

contro  

CO 1    

preso atto della comunicazione 2 aprile 2009 con cui l’istante ritira la domanda di conciliazione (intesa al pagamento di fr. 8’041.95) a seguito del fallimento della parte convenuta con stralcio della causa;

richiamati gli art. 354 e segg. CPC

decreta:                   1.   La causa inc. n. 10.2009.1 è stralciata dai ruoli per ritiro della domanda di conciliazione 16 gennaio 2009.

                                   2.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

                                   3.   Intimazione:

-     -   

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                     Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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