Incarto n. 10.1999.30
Lugano 15 maggio 2006/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione 7
ottobre 1999 da
AT 1 rappr. dallo RA 1
contro
CV 1, e CV 2, quest'ultima rappr. dall' RA 2,
chiedente, in applicazione della LDA, che i convenuti siano condannati in solido a pagare all'attrice fr. 68'370.20 a titolo di risarcimento danni e fr. 150'000.-, pari all'utile conseguito con la vendita illecita in Svizzera di mobili protetti da diritto d'autore;
cui la sola società CV 2, precluso il convenuto CV 1, si è opposta;
conclusa la causa di merito, in quanto proposta nei confronti di CV 2, con la sentenza 7 ottobre 2005 (su rinvio del Tribunale federale) che ha respinto la petizione per prescrizione dei crediti, caricando all'attrice spese, tassa di giustizia e ripetibili dovute alla società convenuta;
ed ora, preso atto come nei confronti del convenuto CV 1, irreperibile al suo domicilio italiano e considerato processualmente di ignota dimora ai sensi dell'art. 123 CPC, l'attrice abbia dichiarato con scritto 3 maggio 2006 di rinunciare a proseguire il procedimento;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che l'accennata dichiarazione dell'attrice configura ritiro dell'azione, ossia desistenza (art. 77 cpv. 2 e art. 352 CPC);
che la causa prende così fine senza sentenza ed è stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
che alla parte desistente vengono caricate le spese e la tassa di giustizia (art. 77 cpv. 3 e 151 CPC), mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo partecipato al processo;
che tuttavia, a prescindere dalle spese sostenute per la ricerca del convenuto e per le notifiche e le citazioni nella via edittale, nessun'altra spesa è stata registrata oltre le correnti spese postali e di cancelleria;
che anche la tassa di giustizia può essere oltremodo ridotta, dal momento che il contenzioso processuale si è esaurito nel rapporto tra l'attrice e la convenuta CV 2;
decreta:
1. La causa dipendente da petizione 7 ottobre 1999 di AT 1, __________, in quanto proposta contro CV 1, di ignota dimora, è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese fr. 300.e la tassa di giustizia fr. 300.in totale fr. 600.già anticipate dall'attrice, restano a suo carico.
3. Intimazione allo
terzi implicati
1. TE 1 2. TE 2 1. CV 1 2. CV 2 rappr. da: RA 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario