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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2006 10.1999.30

May 15, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·427 words·~2 min·4

Summary

causa direttamente in appello - desistenza - stralcio

Full text

Incarto n. 10.1999.30  

Lugano 15 maggio 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione 7

ottobre 1999 da

AT 1  rappr. dallo  RA 1   

contro  

 CV 1,  e CV 2, quest'ultima rappr. dall' RA 2,

chiedente, in applicazione della LDA, che i convenuti siano condannati in solido a pagare all'attrice fr. 68'370.20 a titolo di risarcimento danni e fr. 150'000.-, pari all'utile conseguito con la vendita illecita in Svizzera di mobili protetti da diritto d'autore;

cui la sola società CV 2, precluso il convenuto CV 1, si è opposta;

conclusa la causa di merito, in quanto proposta nei confronti di CV 2, con la sentenza 7 ottobre 2005 (su rinvio del Tribunale federale) che ha respinto la petizione per prescrizione dei crediti, caricando all'attrice spese, tassa di giustizia e ripetibili dovute alla società convenuta;

ed ora, preso atto come nei confronti del convenuto CV 1, irreperibile al suo domicilio italiano e considerato processualmente di ignota dimora ai sensi dell'art. 123 CPC, l'attrice abbia dichiarato con scritto 3 maggio 2006 di rinunciare a proseguire il procedimento;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

                                         che l'accennata dichiarazione dell'attrice configura ritiro dell'azione, ossia desistenza (art. 77 cpv. 2 e art. 352 CPC);

                                         che la causa prende così fine senza sentenza ed è stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

che alla parte desistente vengono caricate le spese e la tassa di giustizia (art. 77 cpv. 3 e 151 CPC), mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili, non avendo partecipato al processo;

che tuttavia, a prescindere dalle spese sostenute per la ricerca del convenuto e per le notifiche e le citazioni nella via edittale, nessun'altra spesa è stata registrata oltre le correnti spese postali e di cancelleria;

che anche la tassa di giustizia può essere oltremodo ridotta, dal momento che il contenzioso processuale si è esaurito nel rapporto tra l'attrice e la convenuta CV 2;

decreta:

                                   1.   La causa dipendente da petizione 7 ottobre 1999 di AT 1, __________, in quanto proposta contro CV 1, di ignota dimora, è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Le spese                                                                fr.   300.e la tassa di giustizia                                            fr.   300.in totale                                                                   fr.   600.già anticipate dall'attrice, restano a suo carico.

                                    3.   Intimazione allo

terzi implicati

1.  TE 1     2.   TE 2       1.  CV 1   2. CV 2   rappr. da:   RA 2      

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             Il segretario

10.1999.30 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2006 10.1999.30 — Swissrulings