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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.2004 11.2004.47

13 avril 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·584 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n° 11.2004.47

Lugano 13 aprile 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.190 (vicinato: prova a futura memoria) della Pretura del Distretto di __________, promossa con istanza dell'8 marzo 2004 da

____________, (patrocinato ___________)  

contro  

 _____________,

(patrocinati ____________)

giudicando ora sul decreto cautelare del 17 marzo 2004 con cui il Pretore ha respinto una domanda di misure provvisionali contestuale all'istanza;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 29 marzo 2004 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 17 marzo 2004 dal Pretore del Distretto di __________;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 14 ottobre 2003 __________ ha ottenuto dal Municipio di __________ la licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella n. __________RFD di __________, proprietà di __________;

                                         che __________, proprietario della vicina particella n. __________RFD (il cui angolo nord-ovest confina con la proprietà __________), si è rivolto l'8 marzo 2004 al Pretore del Distretto di __________, chiedendo nei confronti di __________ e __________ l'assunzione di una prova a futura memoria e l'emanazione di provvedimenti cautelari affinché i convenuti non iniziassero i lavori;

                                         che con decreto cautelare emesso il 17 aprile 2004 senza contraddittorio il Pretore ha respinto la domanda cautelare;

                                         che il 29 marzo 2004 __________ ha chiesto la convocazione delle parti per il contraddittorio sulla domanda cautelare;

                                         che, parallelamente, lo stesso giorno egli ha appellato il decreto del Pretore, chiedendone la riforma nel senso di vedere adottate inaudita parte le misure provvisionali richieste;

                                         che l'appello non è stato intimato a __________ e __________

e considerando

in diritto:                        che i provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

                                         che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

                                         che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

                                         che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sulle misure richieste, lo stesso Pretore sottolineando nel decreto di statuire “sulla domanda di provvedimenti supercautelari” (pag. 1 in alto), rispettivamente “inaudita parte” (dispositivo n. 1);

                                         che a norma dell'art. 379 cpv. 2 CPC, qualora il giudice respinga una domanda senza contraddittorio, le parti hanno il diritto di chiedere entro 10 giorni, con istanza scritta, l'accoglimen­to della loro domanda “previo contraddittorio”, ciò che del resto l'istante ha fatto;

                                         che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;

                                         che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto della particolarità del caso, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili ai convenuti, cui il ricorso non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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