Incarto n° 11.2004.47
Lugano 13 aprile 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.190 (vicinato: prova a futura memoria) della Pretura del Distretto di __________, promossa con istanza dell'8 marzo 2004 da
____________, (patrocinato ___________)
contro
_____________,
(patrocinati ____________)
giudicando ora sul decreto cautelare del 17 marzo 2004 con cui il Pretore ha respinto una domanda di misure provvisionali contestuale all'istanza;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 marzo 2004 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 17 marzo 2004 dal Pretore del Distretto di __________;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 14 ottobre 2003 __________ ha ottenuto dal Municipio di __________ la licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella n. __________RFD di __________, proprietà di __________;
che __________, proprietario della vicina particella n. __________RFD (il cui angolo nord-ovest confina con la proprietà __________), si è rivolto l'8 marzo 2004 al Pretore del Distretto di __________, chiedendo nei confronti di __________ e __________ l'assunzione di una prova a futura memoria e l'emanazione di provvedimenti cautelari affinché i convenuti non iniziassero i lavori;
che con decreto cautelare emesso il 17 aprile 2004 senza contraddittorio il Pretore ha respinto la domanda cautelare;
che il 29 marzo 2004 __________ ha chiesto la convocazione delle parti per il contraddittorio sulla domanda cautelare;
che, parallelamente, lo stesso giorno egli ha appellato il decreto del Pretore, chiedendone la riforma nel senso di vedere adottate inaudita parte le misure provvisionali richieste;
che l'appello non è stato intimato a __________ e __________
e considerando
in diritto: che i provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sulle misure richieste, lo stesso Pretore sottolineando nel decreto di statuire “sulla domanda di provvedimenti supercautelari” (pag. 1 in alto), rispettivamente “inaudita parte” (dispositivo n. 1);
che a norma dell'art. 379 cpv. 2 CPC, qualora il giudice respinga una domanda senza contraddittorio, le parti hanno il diritto di chiedere entro 10 giorni, con istanza scritta, l'accoglimento della loro domanda “previo contraddittorio”, ciò che del resto l'istante ha fatto;
che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;
che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto della particolarità del caso, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili ai convenuti, cui il ricorso non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria