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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.09.2003 11.2002.66

22 septembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,171 mots·~6 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.2002.66

Lugano, 22 settembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.________.___ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 dicembre 1999 da

APPE0 (patrocinata dall'_PATR0  

Contro  

APPO0 (patrocinato dall' _PATR0 );  

giudicando ora sull'ordinanza del 13 maggio 2002 con cui il Pretore ha respinto un'istanza dell'attrice intesa alla modifica dell'ordinanza sulle prove;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 giugno 2002 presentato da __________ __________ contro l'ordinanza emessa il 13 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di una provvigione ad litem contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che tra __________ __________ (1944) e __________ nata __________ (1944) pende dal 22 dicembre 1999 dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di separazione, successivamente convertita in azione di divorzio;

                                         che in esito alla mutazione dell'azione __________ __________ ha presen­tato il 6 marzo 2001 numerose do­mande di edizione intese a ottenere – fra l'altro – la trasmissione da nove banche di tutti gli estratti, dal 1° giugno 1988 (il giorno successivo alla celebrazione del matrimonio) in poi, inerenti a relazioni delle quali il convenuto risulti essere o essere stato aven­te diritto economico;

                                         che con ordinanza sulle prove del 26 luglio 2001 il Pretore non ha ritenuto opportuno dar seguito alle domande di edi­zione da terzi prima di sentire i testimoni ammessi;

                                         che il 10 settembre 2001 __________ __________ ha chiesto l'integrazione di tale ordinanza, postulando l'emanazione del decreto sulle domande di edizione;

                                         che l'attrice ha sollecitato il 25 gennaio 2002 una decisione al ri­guardo;

                                         che, statuendo il 2 aprile 2002, il Pretore ha ammesso le doman­de di edizione, ma le ha limitate agli ultimi cinque anni, assegnando alle banche un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni;

                                         che l'8 aprile 2002 uno degli istituti interpellati, la __________ -__________ __________ di __________, ha invitato il Pretore a notificare il decreto alla sua nuova ragione sociale, la __________ __________ __________ (__________) __________. di __________;

                                         che il 19 aprile 2002 l'attrice ha instato per una modifica di quest'ultima domanda di edizione in tal senso;

                                         che il medesimo giorno essa ha chiesto altresì di estendere tutte le domande di edizione, facendole retroagire non solo per gli ultimi cinque anni, ma fino al 1° giugno 1988, come da lei chiesto originariamente;

                                         che il 13 maggio 2002 il Pretore ha assegnato alla __________ __________ __________ (__________) __________ __________di __________ un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni, in sostituzione del termine impartito il 2 aprile 2002 alla __________ -__________ __________ di __________;

                                         che contestualmente egli ha respinto invece la postulata estensione delle domande di edizione al 1° giugno 1988, rifiutando di modificare l'ordinanza sulle prove;

                                         che contro tale decisione __________ __________ è insorta con un appello del 3 giugno 2002 nel quale chiede, previo conferimento del­l'effetto sospensivo al ricorso, l'estensione di tutte le domande di edizione al 1° giugno 1988, rivendicando inoltre una provvigione ad litem di fr. 2500.–;

                                         che il Segretario assessore, agendo in luogo e vece del Pretore, ha concesso effetto sospensivo all'appello il 4 giugno 2002;

                                         che nelle sue osservazioni del 1° luglio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito;

e considerando

in diritto:                       che secondo l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove ammesse, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione;

                                         che un'ordinanza sulle prove non è appellabile, come tutte le ordinanze, ma può essere modificata dal giudice, sentite le parti (art. 182 cpv. 3 in relazione con l'art. 95 cpv. 1 CPC);

                                         che la decisione con cui il giudice rifiuta di modificare un'ordinanza sulle prove è, a sua volta, un'ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 182 CPC);

                                         che nella misura in cui tende a far modificare l'ordinanza sulle prove integrata dal Pretore il 2 aprile 2002, l'appello in esame si rivela quindi irricevibile già di primo acchito;

                                         che per quanto attiene alle domande di edizione, fino al 31 marzo 2001 il giudice le decideva tutte mediante decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC, cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC);

                                         che l'art. 213bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213a CPC (BU 2001 pag. 55), applicabile dal 1° ot­tobre 2001 (BU 2001 pag. 379) all'insieme dei processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC):

                                         che a norma dell'art. 213bis CPC il giudice continua a decidere con decreto solo le domande di edizione verso terzi, mentre decide quelle verso la controparte mediante ordinanza;

                                         che, nondimeno, anche nel caso di una domanda di edizione verso terzi, solo il terzo può appellare subito il decreto pretorile che gli impone di esibire documenti;

                                         che per contestare l'edizione, invece, le parti devono attendere l'emanazione del­la sentenza finale (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 24);

                                         che in effetti con la novella del 1° aprile 2001 il legislatore ha inteso sopprimere la possibilità, per le parti, di impugnare subito il giudizio del Pretore, giudizio che già in precedenza poteva essere da loro appellato – del resto – limitatamente ai requisiti peculiari dell'edizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 213bis CPC con richiami);

                                         che di conseguenza l'appello in questione si rivela irricevibile anche nella misura in cui è diretto contro i decreti di edizione;

                                         che una provvigione ad litem è destinata a finanziare mezzi di offesa o di difesa che non siano sprovvisti di buon esito sin dall'inizio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15 ad art. 163 CC; analogo orientamento vigeva già sotto il vecchio diritto del divorzio: Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art. 145 vCC);

                                         che, per di più, una provvigione ad litem è destinata a coprire per sua natura – come nel vecchio diritto (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 287 ad art. 145 vCC) – spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite;

                                         che in concreto l'appello difettava sin dall'inizio di ogni probabilità di successo e che dopo l'introduzione dell'appello nessun atto processuale si è più reso necessario da parte dell'interessata;

                                         che nelle condizioni illustrate una provvigione ad litem non può entrare in linea di conto;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di provvigione ad litem è respinta.

                                   4.   Intimazione:

–__________ __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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