Incarto n. 11.2002.66
Lugano, 22 settembre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.________.___ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 dicembre 1999 da
APPE0 (patrocinata dall'_PATR0
Contro
APPO0 (patrocinato dall' _PATR0 );
giudicando ora sull'ordinanza del 13 maggio 2002 con cui il Pretore ha respinto un'istanza dell'attrice intesa alla modifica dell'ordinanza sulle prove;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 giugno 2002 presentato da __________ __________ contro l'ordinanza emessa il 13 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di una provvigione ad litem contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra __________ __________ (1944) e __________ nata __________ (1944) pende dal 22 dicembre 1999 dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di separazione, successivamente convertita in azione di divorzio;
che in esito alla mutazione dell'azione __________ __________ ha presentato il 6 marzo 2001 numerose domande di edizione intese a ottenere – fra l'altro – la trasmissione da nove banche di tutti gli estratti, dal 1° giugno 1988 (il giorno successivo alla celebrazione del matrimonio) in poi, inerenti a relazioni delle quali il convenuto risulti essere o essere stato avente diritto economico;
che con ordinanza sulle prove del 26 luglio 2001 il Pretore non ha ritenuto opportuno dar seguito alle domande di edizione da terzi prima di sentire i testimoni ammessi;
che il 10 settembre 2001 __________ __________ ha chiesto l'integrazione di tale ordinanza, postulando l'emanazione del decreto sulle domande di edizione;
che l'attrice ha sollecitato il 25 gennaio 2002 una decisione al riguardo;
che, statuendo il 2 aprile 2002, il Pretore ha ammesso le domande di edizione, ma le ha limitate agli ultimi cinque anni, assegnando alle banche un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni;
che l'8 aprile 2002 uno degli istituti interpellati, la __________ -__________ __________ di __________, ha invitato il Pretore a notificare il decreto alla sua nuova ragione sociale, la __________ __________ __________ (__________) __________. di __________;
che il 19 aprile 2002 l'attrice ha instato per una modifica di quest'ultima domanda di edizione in tal senso;
che il medesimo giorno essa ha chiesto altresì di estendere tutte le domande di edizione, facendole retroagire non solo per gli ultimi cinque anni, ma fino al 1° giugno 1988, come da lei chiesto originariamente;
che il 13 maggio 2002 il Pretore ha assegnato alla __________ __________ __________ (__________) __________ __________di __________ un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni, in sostituzione del termine impartito il 2 aprile 2002 alla __________ -__________ __________ di __________;
che contestualmente egli ha respinto invece la postulata estensione delle domande di edizione al 1° giugno 1988, rifiutando di modificare l'ordinanza sulle prove;
che contro tale decisione __________ __________ è insorta con un appello del 3 giugno 2002 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, l'estensione di tutte le domande di edizione al 1° giugno 1988, rivendicando inoltre una provvigione ad litem di fr. 2500.–;
che il Segretario assessore, agendo in luogo e vece del Pretore, ha concesso effetto sospensivo all'appello il 4 giugno 2002;
che nelle sue osservazioni del 1° luglio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove ammesse, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione;
che un'ordinanza sulle prove non è appellabile, come tutte le ordinanze, ma può essere modificata dal giudice, sentite le parti (art. 182 cpv. 3 in relazione con l'art. 95 cpv. 1 CPC);
che la decisione con cui il giudice rifiuta di modificare un'ordinanza sulle prove è, a sua volta, un'ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 182 CPC);
che nella misura in cui tende a far modificare l'ordinanza sulle prove integrata dal Pretore il 2 aprile 2002, l'appello in esame si rivela quindi irricevibile già di primo acchito;
che per quanto attiene alle domande di edizione, fino al 31 marzo 2001 il giudice le decideva tutte mediante decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC, cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC);
che l'art. 213bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213a CPC (BU 2001 pag. 55), applicabile dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 379) all'insieme dei processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC):
che a norma dell'art. 213bis CPC il giudice continua a decidere con decreto solo le domande di edizione verso terzi, mentre decide quelle verso la controparte mediante ordinanza;
che, nondimeno, anche nel caso di una domanda di edizione verso terzi, solo il terzo può appellare subito il decreto pretorile che gli impone di esibire documenti;
che per contestare l'edizione, invece, le parti devono attendere l'emanazione della sentenza finale (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 24);
che in effetti con la novella del 1° aprile 2001 il legislatore ha inteso sopprimere la possibilità, per le parti, di impugnare subito il giudizio del Pretore, giudizio che già in precedenza poteva essere da loro appellato – del resto – limitatamente ai requisiti peculiari dell'edizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 213bis CPC con richiami);
che di conseguenza l'appello in questione si rivela irricevibile anche nella misura in cui è diretto contro i decreti di edizione;
che una provvigione ad litem è destinata a finanziare mezzi di offesa o di difesa che non siano sprovvisti di buon esito sin dall'inizio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15 ad art. 163 CC; analogo orientamento vigeva già sotto il vecchio diritto del divorzio: Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art. 145 vCC);
che, per di più, una provvigione ad litem è destinata a coprire per sua natura – come nel vecchio diritto (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 287 ad art. 145 vCC) – spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite;
che in concreto l'appello difettava sin dall'inizio di ogni probabilità di successo e che dopo l'introduzione dell'appello nessun atto processuale si è più reso necessario da parte dell'interessata;
che nelle condizioni illustrate una provvigione ad litem non può entrare in linea di conto;
che gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3. La richiesta di provvigione ad litem è respinta.
4. Intimazione:
–__________ __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario