Incarto n. 11.2001.00085
Lugano, 27 settembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 giugno 2000 da
__________ __________ __________ __________ __________ __________, __________, e __________ __________ __________ (1997), già in __________ (quest'ultima rappresentata dalla prima litisconsorte ed entrambe patrocinate dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
visto l'appello del 5 luglio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa l'8 giugno 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6 (ammontare dei contributi di mantenimento);
ricordato che il 9 luglio 2001 l'appellante è stato invitato dalla presidente di questa Camera a depositare entro venerdì 27 luglio 2001, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________-__________-__________ del Tribunale di appello, introiti __________, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che l'invio raccomandato è stato ritirato dal destinatario l'indomani, 10 luglio 2001;
constatato che finora non risulta essere intervenuto versamento alcuno, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte il ricorso non può essere esaminato nel merito;
considerato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alle attrici, cui l'appello non è stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario