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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.09.2001 11.2001.85

September 27, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·362 words·~2 min·7

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2001.00085

Lugano, 27 settembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 giugno 2000 da

__________ __________ __________ __________ __________ __________, __________, e __________ __________ __________ (1997), già in __________ (quest'ultima rappresentata dalla prima litisconsorte ed entrambe patrocinate dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

visto l'appello del 5 luglio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa l'8 giugno 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6 (ammontare dei contributi di mantenimento);

ricordato che il 9 luglio 2001 l'appellante è stato invitato dalla presidente di questa Camera a depositare entro venerdì 27 luglio 2001, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________-__________-__________ del Tribunale di appello, introiti __________, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

accertato che l'invio raccomandato è stato ritirato dal destinatario l'indomani, 10 luglio 2001;

constatato che finora non risulta essere intervenuto versamento alcuno, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte il ricorso non può essere esaminato nel merito;

considerato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alle attrici, cui l'appello non è stato intimato;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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