Incarto n. 11.2000.00126
Lugano, 14 dicembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (proprietà per piani: nomina dell'amministratore) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 28 settembre 2000 da
__________ e __________ __________, __________, e __________ __________, __________. __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
nei confronti della
Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ”, __________;
premesso che con sentenza (“decreto”) del 29 settembre 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha designato, su richiesta dei comproprietari __________ __________, __________ __________ e __________ __________, un nuovo amministratore al Condominio “__________ __________ ” di __________ nella persona di __________ __________, __________;
preso atto che contro tale sentenza si è appellata il 12 ottobre 2000 la comproprietaria __________ __________ __________ __________ __________, postulando l'annullamento del “decreto” e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio previo contraddittorio;
accertato che con lettera del 21 novembre 2000 gli istanti hanno dichiarato a questa Camera di ritirare la richiesta intesa alla nomina dell'amministratore, la loro legale essendo nel contempo patrocinatrice della comunione dei comproprietari e non potendo quindi rappresentarli senza trovarsi in un conflitto d'ordine deontologico;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e che le ragioni addotte in concreto, riconducibili alla figura dell'avvocato, non bastano a denotare “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare al principio della soccombenza;
stabilito che nelle circostanze descritte si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 21 LTG);
ricordato d'altra parte che nelle azioni intese alla nomina di un amministratore della proprietà per piani la legittimazione passiva compete alla sola comunione dei condomini (Bösch in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 11 in fine ad art. 712q);
ritenuto di conseguenza che l'appello in esame, presentato da una singola comproprietaria a titolo personale (e non dalla comunione dei comproprietari), sarebbe verosimilmente sfuggito a un esame di merito;
posto che, ciò premesso, non si giustifica di attribuire ripetibili;
considerato in ogni modo, a futura memoria, che nonostante la verosimile irricevibilità dell'appello, in concreto la sentenza (e non “decreto”: art. 4 cpv. 1 n. 20 LAC in relazione con l'art. 368 cpv. 2 CPC) emessa dal Pretore sarebbe stata dichiarata nulla d'ufficio, il primo giudice avendo disatteso con ogni evidenza il principio del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b e 146 CPC);
osservato che, per concludere, appare opportuno comunicare il presente decreto anche all'amministratore designato e agli altri comproprietari, cui il Pretore ha notificato la propria sentenza;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. La sentenza impugnata è dichiarata caduca e la causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono poste a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________ (__________);
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario