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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2000 11.2000.126

December 14, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·553 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2000.00126

Lugano, 14 dicembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (proprietà per piani: nomina dell'amministratore) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 28 settembre 2000 da

__________ e __________ __________, __________, e __________ __________, __________. __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

nei confronti della

Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ”, __________;

premesso che con sentenza (“decreto”) del 29 settembre 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha designato, su richiesta dei comproprietari __________ __________, __________ __________ e __________ __________, un nuovo amministratore al Condominio “__________ __________ ” di __________ nella persona di __________ __________, __________;

preso atto che contro tale sentenza si è appellata il 12 ottobre 2000 la comproprietaria __________ __________ __________ __________ __________, postulando l'annullamento del “decreto” e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio previo contraddittorio;

accertato che con lettera del 21 novembre 2000 gli istanti hanno dichiarato a questa Camera di ritirare la richiesta intesa alla nomina dell'amministratore, la loro legale essendo nel contempo patrocinatrice della comunione dei comproprietari e non potendo quindi rappresentarli senza trovarsi in un conflitto d'ordine deontologico;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e che le ragioni addotte in concreto, riconducibili alla figura dell'avvocato, non bastano a denotare “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare al principio della soccombenza;

stabilito che nelle circostanze descritte si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 21 LTG);

ricordato d'altra parte che nelle azioni intese alla nomina di un amministratore della proprietà per piani la legittimazione passiva compete alla sola comunione dei condomini (Bösch in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 11 in fine ad art. 712q);

ritenuto di conseguenza che l'appello in esame, presentato da una singola comproprietaria a titolo personale (e non dalla comunione dei comproprietari), sarebbe verosimilmente sfuggito a un esame di merito;

posto che, ciò premesso, non si giustifica di attribuire ripetibili;

considerato in ogni modo, a futura memoria, che nonostante la verosimile irricevibilità dell'appello, in concreto la sentenza (e non “decreto”: art. 4 cpv. 1 n. 20 LAC in relazione con l'art. 368 cpv. 2 CPC) emessa dal Pretore sarebbe stata dichiarata nulla d'ufficio, il primo giudice avendo disatteso con ogni evidenza il principio del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b e 146 CPC);

osservato che, per concludere, appare opportuno comunicare il presente decreto anche all'amministratore designato e agli altri comproprietari, cui il Pretore ha notificato la propria sentenza;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'istanza. La sentenza impugnata è dichiarata caduca e la causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono poste a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________ (__________);

                                         – __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2000.126 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.12.2000 11.2000.126 — Swissrulings