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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.10.2001 11.1999.61

22 octobre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,249 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1999.00061

Lugano 22 ottobre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 luglio 1998 da

__________ __________, nata __________, __________ (già patrocinata dall'avv. __________ __________, __________ e ora dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 26 aprile 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 13 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 7 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;

                                         4.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ l'11 maggio 1999;

                                         5.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che dal matrimonio contratto a __________ il __________ 1984 tra __________ __________ (1958) e __________ __________ (1952) sono nati i figli __________ (1983) e le gemelle __________ e __________ (__________1986);

                                         che in esito a una procedura provvisionale avviata della moglie, con decreto cautelare del 13 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato __________, __________ e __________ alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e ha obbligato quest'ultimo a versare dal 1° luglio al 31 agosto 1999 un contributo di fr. 96.50 mensili per la moglie e di fr. 393.– mensili per i figli, rispettivamente di fr. 480.– per __________ e __________ e di fr. 46.– per __________ dopo di allora;

                                         che contro tale decreto __________ __________ ha presentato un appello del 26 aprile 1999 in cui chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – una riduzione dei contributi per i figli e la soppressione di quello per la moglie;

                                         che nelle sue osservazioni del 7 maggio 1999 __________ __________ ha proposto di respingere il ricorso e con appello adesivo ha chiesto di aumentare i citati contributi alimentari;

                                         che l'11 maggio 1999 essa ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                         che con sentenza del 19 febbraio 2001 il Segretario assessore ha, in luogo e vece del Pretore, sciolto il matrimonio e omologato la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dai coniugi;

                                         che, vista la pronuncia del divorzio, il 25 luglio 2001 il giudice delegato di questa Camera ha chiesto all'appellante di comunicare se avesse ancora interesse all'appello del 26 aprile 1999;

                                         che il convenuto ha risposto il 27 luglio 2001 di ritenere il gravame privo di oggetto;

e considerando

in diritto:                        che un appello privo d'oggetto o d'interesse giuridico dev'essere stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);

                                         che il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi il pronunciato sulle spese e le ripetibili in tali circostanze;

                                         che l'art. 151 CPC evoca unicamente la desistenza, la transazione o l'acquiescenza, prevedendo che in tali ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”;

                                         che nondimeno, secondo la giurisprudenza, qualora una lite diventi priva di oggetto o d'interesse giuridico per le parti, si applica analogamente – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (PC), sicché il tribunale statuisce “te­nendo conto dello stato delle cose prima del motivo che termina la lite”;

                                         che il problema è di valutare sommariamente, pertanto, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se non fosse diventato privo d'interesse;

                                         che nel suo appello il marito, licenziato con effetto immediato dalla __________ ____________________ __________ di __________, chiedeva di imputargli un reddito ipotetico inferiore a quello di fr. 3'200.– mensili stabilito dal Pretore;

                                         che egli non rendeva minimamente verosimile, tuttavia, di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare una riduzione del proprio reddito;

                                         che agli atti non figura alcuna ricerca d'impiego, il pagamento di tutte le indennità da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione non bastando a soddisfare tale requisito in sede civile;

                                         che il riferimento all'eventualità di trovare un impiego alla __________ __________ __________ di __________ era stata indicata a titolo di esempio e non come unico possibile datore di lavoro;

                                         che la critica al reddito della moglie sarebbe risultata verosimilmente infondata, costei lavorando già a tempo pieno, mentre un cambiamento di attività come quello prospettato dall'appellante sarebbe apparso verosimilmente improponibile, data l'età e l'assenza da tempo dalla professione di infermiera geriatrica;

                                         che la censura concernente il premio della cassa malati sarebbe stata nuova e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

                                         che quella riguardante l'onere fiscale sarebbe riuscita insufficientemente motivata e avrebbe seguito quindi la medesima sorte (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5);

                                         che in siffatte circostanze l'appello principale sarebbe stato verosimilmente respinto;

                                         che l'appello adesivo ha carattere accessorio e decade nel caso in cui l'appello principale diventi privo d'oggetto o di interesse (Poudret, Commentaire de l'OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61);

                                         che, comunque sia, dal 1° gennaio 2000 l'appello adesivo in materia provvisionale è ormai escluso (art. 419c cpv. 4 CPC);

                                         che per di più, a un esame sommario, esso sarebbe in ogni modo stato dichiarato irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5);

                                         che la moglie chiedeva infatti di fissare in fr. 3'500.– mensili il reddito ipotetico del marito, pari a quello conseguito presso il precedente datore di lavoro;

                                         che così argomentando, tuttavia, l'interessata non spiegava perché la motivazione del Pretore, secondo cui il reddito precedente era frutto di una collaborazione cominciata nel 1998, sarebbe stato criticabile;

                                         che ciò posto, spese e ripetibili seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), sicché ogni parte sopporta i costi dei propri appelli;

                                         che nondimeno, non avendo il convenuto presentato osservazioni, non è il caso di assegnare ripetibili a quest'ultimo;

                                         che la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello va respinta, vista la totale carenza di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);

                                         che pure la domanda presentata dalla moglie dev'essere respinta, poiché una simile istanza avrebbe potuto trovare accoglimento solo per gli atti compiuti dopo il suo inoltro (l'assistenza giudiziaria non è concessa a titolo retroattivo: I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G. c G. consid. 12 con riferimenti), e dopo l'11 maggio 1999 il legale non ha più compiuto atti di procedura;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CC,

decreta:                   1.   L'appello principale è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo è dichiarato caduco.

                                   4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.

                                   5.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                   6.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                   7.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         – avv. __________ __________, __________ (limitatamente al dispositivo n. 6).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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