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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.11.2005 10.2005.16

10 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,211 mots·~6 min·3

Résumé

Delibazione di trattenuta di stipendio italiana

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.16

Lugano, 10 novembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

nel procedimento di delibazione promosso con istanza del 20 giugno 2005 da

 IS 1    

riguardante l'ordinanza emanata in camera di consiglio il 19 aprile 2005 dal Tribunale di __________ (ordine di pagamento diretto da parte di terzi) nei confronti di  

 CO 1  (patrocinata dall', );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con ordinanza del 18 maggio 2004 (n. 438/03) il Tribunale di __________ ha condannato CO 1 (1960) a versare al marito IS 1 (1956), durante la separazione, la somma di € 490.00 mensili dal giugno del 2004 per il mantenimento delle figlie minorenni M__________ e N__________, affidate al padre, oltre al 50% delle “spese straordinarie di carattere medico non coperte dal S.S.N. e di odontoiatrico”, più il 50% delle spese straordinarie scolastiche, “purché concordate e documentate”;

                                         che, accertato dopo contraddittorio come dal giugno del 2004 CO 1 non avesse minimamente onorato l'obbligo, con ordinanza del 19 aprile 2005 (n. 106/04) lo stesso Tribunale di __________ ha ingiunto alla ditta __________ (già __________) di __________, per cui l'interessata lavora, di trattenere dallo stipendio di lei l'equivalente di € 490.00 mensili dall'aprile del 2005 e di riversarli al marito IS 1 per il mantenimento delle figlie;

                                         che il 20 giugno 2005 IS 1 ha instato davanti a questa Camera per la delibazione della trattenuta di stipendio;

                                         che all'udienza del 3 ottobre 2005, indetta per la discussione, CO 1 ha proposto di respingere l'istanza;

                                         che in tale occasione IS 1 ha replicato confer­mando la sua richiesta e la convenuta ha duplicato ribadendo il proprio punto di vista;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – conclusi dalla Svizzera prevalgono tuttavia sui requisiti posti dalla citata legge ove contengano norme più favorevoli alla delibazione (art. 1 cpv. 2 LDIP);

                                         che il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni straniere relative a contributi di mantenimento è disciplinato da due trattati multilaterali: la Convenzione dell'Aia concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), e la Convenzione di Luga­no (“Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, del 16 settembre 1988: RS 0.275.11), entrambe ratificate anche dall'Italia;

                                         che nessuno dei due trattati è prevalente, nel senso che la decisione emanata nello Stato firmatario di una convenzione va riconosciuta in Svizzera anche se adempie i presupposti di tale convenzione e non quelli dell'altra (Hausheer/Reusser/Geiser in: Ber­ner Kommentar, edizione 1999, n. 71d ad art. 163 CC);

                                         che per quanto riguarda i contributi di mantenimento è ormai

                                         esclusa, invece, l'applicabilità dei trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera in tema di delibazione (art. 55 della Convenzione di Lugano), compresa la Convenzione con l'Italia del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);

                                         che nella fattispecie il problema è di sapere, ciò premesso, se l'ordinanza emanata il 19 aprile 2005 dal Tribunale di __________ pos­sa essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in virtù della predetta Convenzione dell'Aia, subordinatamente – nella misura in cui questa nulla disponesse di più favorevole – in virtù della legge federale sul diritto internazionale privato, l'exequatur dispo­sto dalla Convenzione di Lugano dovendo essere chiesto se mai al Pretore (art. 513b cpv. 1 CPC);

                                         che l'atto in questione, ordine giudiziale di pagamento a norma dell'art. 156 comma 6 del Codice civile italiano, è senz'altro una “decisione” nel senso dell'art. 4 cpv. 1 della nota Convenzione dell'Aia, la quale ritiene tali – del resto – anche decisioni non definitive o meramente provvisionali (art. 4 cpv. 2);

                                         che nelle circostanze descritte occorre esaminare se la decisione “è stata resa da un'autorità considerata competente giusta gli articoli 7 o 8” (art. 4 cpv. 1 n. 1) e “se non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine” (art. 4 cpv. 1 n. 2);

                                         che in concreto l'ordinanza emana senza dubbio da un'autorità competente, al punto da soddisfare non una, ma tutte e tre le condizioni alternative previste dall'art. 7 (debitore o creditore con dimora abituale nello Stato d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, debitore o creditore cittadino dello Stato d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, convenuto che ha accettato anche solo tacitamente la competenza del tribunale giudicante);

                                         che l'ordinanza non può più essere impugnata con un ricorso ordinario nello Stato d'origine, il cancelliere del Tribunale di __________ avendo attestato sulla terzultima pagina dell'esemplare prodotto a questa Camera per la delibazione: “Il presente provvedimento è definitivo oggi 10 giugno 2005”;

                                         che, per il resto, non si scorge alcuna delle ipotesi contrarie al riconoscimento e all'esecuzione enunciate all'art. 5 della Conven­zione dell'Aia (incompatibilità con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, frode processuale, litispendenza previa nello Stato richiesto, forza di giudicato acquisita da una decisione precedente nello Stato richiesto);

                                         che l'audizione del soggetto cui è destinato l'ordine di trattenuta (auspicata da Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 19 ad art. 177) non si impone nella fattispecie, l'ordinanza del Tribunale di __________ non prevedendo alcuna sanzione o misura coercitiva in caso di inosservanza, né – di regola – i terzi destinatari di trattenute di stipendio secondo il diritto interno (art. 132, 177 o 291 CC) sono sentiti dal giudice;

                                         che l'obiezione della convenuta, secondo cui l'ordinanza in rassegna non ha acquisito carattere definitivo perché può essere modificata in ogni tempo è inconcludente, l'art. 4 cpv. 1 della citata Convenzione dell'Aia riconoscendo alla stregua di “decisioni” – come detto – anche quelle non definitive o meramente provvisionali;

                                         che l'avvio di una procedura esecutiva a __________ da parte del­l'istante (alla quale la convenuta ha sollevato opposizione) non osta alla delibazione dell'ordinanza, né in forza della nota Convenzione dell'Aia né in ossequio alla legge federale sul diritto internazionale privato;

                                         che, in definitiva, la resistenza al riconoscimento e all'esecutività dell'ordinanza risulta infondata;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della convenuta, la quale ha proposto a torto di respingere l'istanza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che all'istante si giustifica di riconoscere un'equa indennità per l'incomodo e gli esborsi occasionatigli dalla procedura (Rep. 1990 pag. 213 in alto),

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che l'ordinanza del 19 aprile 2005 con cui il Tribunale di __________ ha ingiunto alla ditta __________ (già __________), __________, di trattenere dallo stipendio di CO 1 l'equivalente di € 490.00 mensili dall'aprile del 2005 riversandoli al marito IS 1 per il mantenimento delle figlie M__________ e N__________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         da anticipare dall'istante, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà all'istante fr. 250.– a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione:

–   ; – .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria