Incarto n. 10.2005.16
Lugano, 10 novembre 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
nel procedimento di delibazione promosso con istanza del 20 giugno 2005 da
IS 1
riguardante l'ordinanza emanata in camera di consiglio il 19 aprile 2005 dal Tribunale di __________ (ordine di pagamento diretto da parte di terzi) nei confronti di
CO 1 (patrocinata dall', );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con ordinanza del 18 maggio 2004 (n. 438/03) il Tribunale di __________ ha condannato CO 1 (1960) a versare al marito IS 1 (1956), durante la separazione, la somma di € 490.00 mensili dal giugno del 2004 per il mantenimento delle figlie minorenni M__________ e N__________, affidate al padre, oltre al 50% delle “spese straordinarie di carattere medico non coperte dal S.S.N. e di odontoiatrico”, più il 50% delle spese straordinarie scolastiche, “purché concordate e documentate”;
che, accertato dopo contraddittorio come dal giugno del 2004 CO 1 non avesse minimamente onorato l'obbligo, con ordinanza del 19 aprile 2005 (n. 106/04) lo stesso Tribunale di __________ ha ingiunto alla ditta __________ (già __________) di __________, per cui l'interessata lavora, di trattenere dallo stipendio di lei l'equivalente di € 490.00 mensili dall'aprile del 2005 e di riversarli al marito IS 1 per il mantenimento delle figlie;
che il 20 giugno 2005 IS 1 ha instato davanti a questa Camera per la delibazione della trattenuta di stipendio;
che all'udienza del 3 ottobre 2005, indetta per la discussione, CO 1 ha proposto di respingere l'istanza;
che in tale occasione IS 1 ha replicato confermando la sua richiesta e la convenuta ha duplicato ribadendo il proprio punto di vista;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – conclusi dalla Svizzera prevalgono tuttavia sui requisiti posti dalla citata legge ove contengano norme più favorevoli alla delibazione (art. 1 cpv. 2 LDIP);
che il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni straniere relative a contributi di mantenimento è disciplinato da due trattati multilaterali: la Convenzione dell'Aia concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), e la Convenzione di Lugano (“Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, del 16 settembre 1988: RS 0.275.11), entrambe ratificate anche dall'Italia;
che nessuno dei due trattati è prevalente, nel senso che la decisione emanata nello Stato firmatario di una convenzione va riconosciuta in Svizzera anche se adempie i presupposti di tale convenzione e non quelli dell'altra (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 71d ad art. 163 CC);
che per quanto riguarda i contributi di mantenimento è ormai
esclusa, invece, l'applicabilità dei trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera in tema di delibazione (art. 55 della Convenzione di Lugano), compresa la Convenzione con l'Italia del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541);
che nella fattispecie il problema è di sapere, ciò premesso, se l'ordinanza emanata il 19 aprile 2005 dal Tribunale di __________ possa essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in virtù della predetta Convenzione dell'Aia, subordinatamente – nella misura in cui questa nulla disponesse di più favorevole – in virtù della legge federale sul diritto internazionale privato, l'exequatur disposto dalla Convenzione di Lugano dovendo essere chiesto se mai al Pretore (art. 513b cpv. 1 CPC);
che l'atto in questione, ordine giudiziale di pagamento a norma dell'art. 156 comma 6 del Codice civile italiano, è senz'altro una “decisione” nel senso dell'art. 4 cpv. 1 della nota Convenzione dell'Aia, la quale ritiene tali – del resto – anche decisioni non definitive o meramente provvisionali (art. 4 cpv. 2);
che nelle circostanze descritte occorre esaminare se la decisione “è stata resa da un'autorità considerata competente giusta gli articoli 7 o 8” (art. 4 cpv. 1 n. 1) e “se non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine” (art. 4 cpv. 1 n. 2);
che in concreto l'ordinanza emana senza dubbio da un'autorità competente, al punto da soddisfare non una, ma tutte e tre le condizioni alternative previste dall'art. 7 (debitore o creditore con dimora abituale nello Stato d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, debitore o creditore cittadino dello Stato d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, convenuto che ha accettato anche solo tacitamente la competenza del tribunale giudicante);
che l'ordinanza non può più essere impugnata con un ricorso ordinario nello Stato d'origine, il cancelliere del Tribunale di __________ avendo attestato sulla terzultima pagina dell'esemplare prodotto a questa Camera per la delibazione: “Il presente provvedimento è definitivo oggi 10 giugno 2005”;
che, per il resto, non si scorge alcuna delle ipotesi contrarie al riconoscimento e all'esecuzione enunciate all'art. 5 della Convenzione dell'Aia (incompatibilità con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, frode processuale, litispendenza previa nello Stato richiesto, forza di giudicato acquisita da una decisione precedente nello Stato richiesto);
che l'audizione del soggetto cui è destinato l'ordine di trattenuta (auspicata da Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 19 ad art. 177) non si impone nella fattispecie, l'ordinanza del Tribunale di __________ non prevedendo alcuna sanzione o misura coercitiva in caso di inosservanza, né – di regola – i terzi destinatari di trattenute di stipendio secondo il diritto interno (art. 132, 177 o 291 CC) sono sentiti dal giudice;
che l'obiezione della convenuta, secondo cui l'ordinanza in rassegna non ha acquisito carattere definitivo perché può essere modificata in ogni tempo è inconcludente, l'art. 4 cpv. 1 della citata Convenzione dell'Aia riconoscendo alla stregua di “decisioni” – come detto – anche quelle non definitive o meramente provvisionali;
che l'avvio di una procedura esecutiva a __________ da parte dell'istante (alla quale la convenuta ha sollevato opposizione) non osta alla delibazione dell'ordinanza, né in forza della nota Convenzione dell'Aia né in ossequio alla legge federale sul diritto internazionale privato;
che, in definitiva, la resistenza al riconoscimento e all'esecutività dell'ordinanza risulta infondata;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della convenuta, la quale ha proposto a torto di respingere l'istanza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che all'istante si giustifica di riconoscere un'equa indennità per l'incomodo e gli esborsi occasionatigli dalla procedura (Rep. 1990 pag. 213 in alto),
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che l'ordinanza del 19 aprile 2005 con cui il Tribunale di __________ ha ingiunto alla ditta __________ (già __________), __________, di trattenere dallo stipendio di CO 1 l'equivalente di € 490.00 mensili dall'aprile del 2005 riversandoli al marito IS 1 per il mantenimento delle figlie M__________ e N__________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
da anticipare dall'istante, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà all'istante fr. 250.– a titolo di indennità.
3. Intimazione:
– ; – .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria