Incarto n. 10.2000.00015
Lugano 18 novembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 28 aprile 2000 presentata da
__________ (patrocinata dall'avv. __________)
riguardante la sentenza di divorzio emanata il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht überlingen (D) nella causa da lei promossa contro
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza 4 maggio 1999 l'Amtsgericht di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio sottoscritta dai coniugi;
che nella citata convenzione i coniugi hanno pattuito il trasferimento ad __________ della quota di un mezzo appartenente a __________ della particella __________ RFD di __________;
che __________ chiede a questa Camera, con istanza del 28 aprile 2000, di riconoscere e dichiarare esecutiva la citata sentenza;
che il 1° novembre 2000 __________ ha dichiarato di aderire alla domanda e di rinunciare al contraddittorio;
che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che in concreto l'istante chiede di riconoscere una sentenza di divorzio emanata nella Repubblica Federale di Germania per procedere al trapasso della citata proprietà immobiliare a __________;
che l'esecutività in Svizzera di sentenze tedesche di divorzio, per quel che concerne la liquidazione del regime matrimoniale, è disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e la Germania circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361);
che occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità con l'ordine pubblico svizzero (art. 4);
che nella fattispecie la sentenza emessa il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht di überlingen è passata in giudicato lo stesso giorno, come risulta dal timbro apposto sulla prima pagina della sentenza medesima (doc. _);
che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, entrambe le parti – di cittadinanza tedesca – risultando domiciliate nella circoscrizione del tribunale al momento in cui è stata promossa la causa;
che il riconoscimento della sentenza non è contrario all'ordine pubblico, le parti essendo state regolarmente citate e rappresentate, tant'è che la sentenza omologa appunto la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;
che in definitiva la sentenza adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti nella Convenzione e può essere delibata;
che gli oneri processuali sono posti a carico dell'istante, non essendovi stata opposizione alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente la controparte a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 4 maggio 1999 con cui l'Amtsgericht di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante.
3. Intimazione:
– avv. __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario