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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.11.2000 10.2000.15

November 18, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·566 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2000.00015

Lugano 18 novembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 28 aprile 2000 presentata da

__________ (patrocinata dall'avv. __________)  

                                         riguardante la sentenza di divorzio emanata il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht überlingen (D) nella causa da lei promossa contro

__________;   

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza 4 maggio 1999 l'Amtsgericht di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio sottoscritta dai coniugi;

                                         che nella citata convenzione i coniugi hanno pattuito il trasferimento ad __________ della quota di un mezzo appartenente a __________ della particella __________ RFD di __________;

                                         che __________ chiede a questa Camera, con istanza del 28 aprile 2000, di riconoscere e dichiarare esecutiva la citata sentenza;

                                         che il 1° novembre 2000 __________ ha dichiarato di aderire alla domanda e di rinunciare al contraddittorio;

                                         che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto l'istante chiede di riconoscere una sentenza di divorzio emanata nella Repubblica Federale di Germania per procedere al trapasso della citata proprietà immobiliare a __________;

                                         che l'esecutività in Svizzera di sentenze tedesche di divorzio, per quel che concerne la liquidazione del regime matrimoniale, è disciplinata dalla Convenzione tra la Svizzera e la Germania circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361);

                                         che occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità con l'ordine pubblico svizzero (art. 4);

                                         che nella fattispecie la sentenza emessa il 4 maggio 1999 dall'Amtsgericht di überlingen è passata in giudicato lo stesso giorno, come risulta dal timbro apposto sulla prima pagina della sentenza medesima (doc. _);

                                         che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, entrambe le parti – di cittadinanza tedesca – risultando domiciliate nella circoscrizione del tribunale al momento in cui è stata promossa la causa;

                                         che il riconoscimento della sentenza non è contrario all'ordine pubblico, le parti essendo state regolarmente citate e rappresentate, tant'è che la sentenza omologa appunto la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

                                         che in definitiva la sentenza adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti nella Convenzione e può essere delibata;

                                         che gli oneri processuali sono posti a carico dell'istante, non essendovi stata opposizione alla delibazione e non potendosi quindi reputare soccombente la controparte a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 4 maggio 1999 con cui l'Amtsgericht di überlingen ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________;

                                         – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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