Incarto n. 72.2005.118
Lugano, 10 marzo 2006/ep
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
prevenuta colpevole di:
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole e meglio per avere, senza essere autorizzata,
a __________, nel periodo marzo 2002 – maggio 2003,
ripetutamente acquistato, detenuto, confezionato e venduto, sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana),
agendo in qualità di gerente e proprietaria del negozio di canapaio “__________” di __________ a __________,
e meglio per avere,
ripetutamente venduto, al dettaglio, ad un numero imprecisato di persone, un quantitativo valutato in almeno 25,68 kg. di marijuana, di produzione outdoor e greenhouse, confezionata in “sacchetti odorosi”, del peso di 4, 5 e 10 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 20.- e fr. 50.- l’uno, che sapeva destinata al consumo quale prodotto stupefacente,
sostanza previamente acquistata da __________ e da altri fornitori non identificati, al prezzo variante tra fr. 2,5 e fr. 3,5 il grammo,
realizzando in tal modo una cifra d’affari complessiva valutata in circa fr. 120'000.-;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo 16 gennaio 2003 – agosto 2003, consumato un numero imprecisato di “spinelli”;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa 116/2005 del 12.09.2005, emanato dal PP 1 e contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 58, 63, 66 e 68 CP, le seguenti
proposte 1. AC 1 è dichiarata autrice colpevole dei reati ascrittigli come sopra.
2. Di conseguenza AC 1, è condannata alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittale il 10.02.2003 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.
3. L’esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, di cui al decreto di accusa del 10.02.2003 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (DA 446/2003), ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP).
5. Ordina la confisca di:
- 12,6 grammi di marijuana (c/o Polizia cantonale SAD, 6900 Lugano),
- documentazione cartacea (allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria – AI 1).
Presenti
▪ Il 1 PP 1. ▪ L'accusata AC 1, assistita dal difensore di fiducia DF 1 ▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 9.45.
Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
sentita l'accusata e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente
quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,
il presidente risponde affermativamente al quesito;
richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
pronuncia
1.
L'atto d'accusa aa 116/2005 del 12.09.2005 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico della condannata.
3. Questo giudizio è definitivo.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 450.--
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