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Ticino Tribunale penale cantonale 10.03.2006 72.2005.118

March 10, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·612 words·~3 min·4

Summary

Stupefacenti - infrazione aggravata (acquistato, venduto, detenuto kg 25.68 canapa) - contravvenzione (consumato vari spinelli) - procedura abbreviata

Full text

Incarto n. 72.2005.118

Lugano, 10 marzo 2006/ep  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Sonja Federspiel, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

prevenuta colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole e meglio per avere, senza essere autorizzata,

                                         a __________, nel periodo marzo 2002 – maggio 2003,

ripetutamente acquistato, detenuto, confezionato e venduto, sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana),

                                         agendo in qualità di gerente e proprietaria del negozio di canapaio “__________” di __________ a __________,

                                         e meglio per avere,

                                         ripetutamente venduto, al dettaglio, ad un numero imprecisato di persone, un quantitativo valutato in almeno 25,68 kg. di marijuana, di produzione outdoor e greenhouse, confezionata in “sacchetti odorosi”, del peso di 4, 5 e 10 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 20.- e fr. 50.- l’uno, che sapeva destinata al consumo quale prodotto stupefacente,

                                         sostanza previamente acquistata da __________ e da altri fornitori non identificati, al prezzo variante tra fr. 2,5 e fr. 3,5 il grammo,

                                         realizzando in tal modo una cifra d’affari complessiva valutata in circa fr. 120'000.-;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzata, a __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo 16 gennaio 2003 – agosto 2003, consumato un numero imprecisato di “spinelli”;

                                         fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa 116/2005 del 12.09.2005, emanato dal PP 1 e contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 58, 63, 66 e 68 CP, le seguenti

proposte                 1.   AC 1 è dichiarata autrice colpevole dei reati ascrittigli come sopra.

                                   2.   Di conseguenza AC 1, è condannata alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittale il 10.02.2003 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                   4.   Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, di cui al decreto di accusa del 10.02.2003 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (DA 446/2003), ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP).

                                   5.   Ordina la confisca di:

                                    -   12,6 grammi di marijuana (c/o Polizia cantonale SAD, 6900 Lugano),

                                    -   documentazione cartacea (allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria – AI 1).

Presenti

▪  Il 1 PP 1. ▪  L'accusata AC 1, assistita dal difensore di fiducia DF 1 ▪

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 9.45.

Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

sentita l'accusata e esaminati gli atti.

Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente

quesito                      -   Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?

Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,

il presidente                   risponde affermativamente al quesito;

richiamati gli art.            9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

pronuncia

1.

L'atto d'accusa aa 116/2005 del 12.09.2005 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico della condannata.

                                   3.   Questo giudizio è definitivo.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                            La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           450.--

                                                             ===========

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