Incarto n. 10.2004.109 80/04
Lugano 26 gennaio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dal Presidente suppl.
Avv. Fulvio Pezzati
e dai membri
ing. Argentino Jermini ing. Alberto Lucchini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 17 novembre 2004 da
ISES 1 rappr. dall’ RA 1
Contro
COEP 1 rappr. dall’ RA 2
relativamente al mapp. n. 781 RFD M__________
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
letti e esaminati gli atti,
considerato, che l'istante ha venduto la part. 781 RFD di M__________ il 24 agosto 2004;
che dunque quando ha presentato l'istanza di indennità a titolo di espropriazione materiale il 17 novembre 2004 l'istante non era più proprietaria della part. 781 RFD di M__________;
che titolare della pretesa di indennità per espropriazione materiale é il proprietario attuale del fondo:
“Bei Fehlen einer kantonalen Regelung steht der Entschädigungsanspruch dem jeweiligen Eigentümer des Grundstücks zu, das von einer enteignungsgleichen Massnahme getroffen wird 154. Wird das Eigentum übertra- gen und ist eine Entschädigung noch nicht geltend gemacht bzw. bezahlt worden, geht der Anspruch, auch ohne ausdrückliche Abtretung, auf den neuen Eigentümer über (Riva, Kommentar zum RPG, ad art. 5 n. 196)“;
che dunque l'istante non é legittimata a chiedere un'indennità per espropriazione materiale;
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
il Presidente supplente Il segretario giudiziario
avv. Fulvio Pezzati Enzo Barenco