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Ticino Tribunale di espropriazione 26.01.2007 10.2004.109

26. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di espropriazione·HTML·301 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

proc. di espropriazione materiale dipendente da una istanza presentata al TE dal proprietario precedente quando egli già aveva alienato il fondo

Volltext

Incarto n. 10.2004.109 80/04  

Lugano 26 gennaio 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dal Presidente suppl.

Avv. Fulvio Pezzati

e dai membri

ing. Argentino Jermini ing. Alberto Lucchini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 17 novembre 2004 da

ISES 1 rappr. dall’ RA 1  

Contro

COEP 1 rappr. dall’ RA 2  

relativamente al mapp. n. 781 RFD M__________  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

letti e esaminati gli atti,

considerato,                        che l'istante ha venduto la part. 781 RFD di M__________ il 24 agosto 2004;

                                            che dunque quando ha presentato l'istanza di indennità a titolo di espropriazione materiale il 17 novembre 2004 l'istante non era più proprietaria della part. 781 RFD di M__________;

                                            che titolare della pretesa di indennità per espropriazione materiale é il proprietario attuale del fondo:

                                            “Bei Fehlen einer kantonalen Regelung steht der Entschädigungsanspruch dem jeweiligen Eigentümer des Grundstücks zu, das von einer enteignungsgleichen Massnahme getroffen wird 154. Wird das Eigentum übertra- gen und ist eine Entschädigung noch nicht geltend gemacht bzw. bezahlt worden, geht der Anspruch, auch ohne ausdrückliche Abtretung, auf den neuen Eigentümer über (Riva, Kommentar zum RPG, ad art. 5 n. 196)“;

                                            che dunque l'istante non é legittimata a chiedere un'indennità per espropriazione materiale;

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia:          1.     L’istanza è respinta.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

il Presidente supplente                                                                                     Il segretario giudiziario

avv. Fulvio Pezzati                                                                                            Enzo Barenco