Raccomandata
Incarto n. 39.2002.64 dc/gm
Lugano 13 novembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 19 luglio 2002 interposto da
__________
rappresentata da: __________
contro
la decisione del 19 giugno 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 5 novembre 2002 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
richiamato lo scritto 8 novembre 2002 dell'avv. __________ del seguente tenore:
" Le due nuove decisioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali, datate 5.11.2002 relative all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia per la famiglia __________, sono corrette.
Con il ritiro del ricorso il procedimento emarginato può quindi venire stralciato, con protesta di spese e ripetibili." (cfr. Doc. _);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
la Cassa cant. assegni familiari verserà alla parte ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo