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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2002 39.2002.64

13. November 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·272 Wörter·~1 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.64   dc/gm

Lugano 13 novembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 19 luglio 2002 interposto da

__________

rappresentata da: __________  

contro  

la decisione del 19 giugno 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 5 novembre 2002 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

richiamato lo scritto 8 novembre 2002 dell'avv. __________ del seguente tenore:

"                                       Le due nuove decisioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali, datate 5.11.2002 relative all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia per la famiglia __________, sono corrette.

Con il ritiro del ricorso il procedimento emarginato può quindi venire stralciato, con protesta di spese e ripetibili." (cfr. Doc. _);

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                              la Cassa cant. assegni familiari verserà alla parte ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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